Art. 7.
                      Modificazioni all'art. 8
    1.  Il  comma  2 dell' art. 8 della legge regionale n. 15/1995 e'
sostituito dal seguente:
      "2. Devono essere osservate le specifiche prescrizioni relative
al  sistema  unificato  grafico  e  informativo  previste dalla legge
regionale n. 29/1997.".