(Pubblicata nel 1o suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 9 del 29 febbraio 2000) IL CONSIGLIO PROVINCIALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Riordino della materia concernente la pesca 1. La legge provinciale 9 giugno 1978, n. 28, e successive modifiche, concernente la pesca, e' modificata come segue: a) al comma 2 dell'art. 1, le parole: "sulla base delle nuove concessioni di seguito assegnate" sono soppresse; b) al comma 4 dell'art. 1, il secondo periodo e' cosi' sostituito: "I relativi criteri vengono determinati nel regolamento di esecuzione della presente legge."; c) al comma 6 dell'art. 1, e' aggiunto il seguente periodo: "Ogni trasferimento di diritti esclusivi di pesca diviene efficace previa approvazione da parte dell'assessore competente per la pesca mediante apposito decreto, nel quale vengono indicati eventuali diritti di pesca gravanti sullo stesso tratto d'acqua e da esercitare in comunione."; d) al comma 1 dell'art. 2, le parole: "dalla giunta provinciale" e "la giunta provinciale" sono rispettivamente sostituite dalle parole: "dall'assessore competente per la pesca" e "l'assessore competente per la pesca"; e) al comma 2 dell'art. 2, e' aggiunto il seguente periodo: "I diritti di pesca limitati ad una sola sponda dei corsi d'acqua vengono concessi all'acquicoltore della sponda opposta."; f) al comma 1 dell'art. 3, e' aggiunto il seguente periodo: "La relativa domanda di riconoscimento deve essere presentata all'ufficio provinciale competente per la pesca, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla pubblicazione del relativo elenco nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige."; g) al comma 5 dell'art. 4, le parole: "su conforme parere del consiglio della pesca" sono soppresse; h) al comma 3 dell'art. 8, sono soppresse, nel primo periodo, le parole: "sentito il consiglio della pesca e" e, nel terzo periodo, le parole: "e sentito il parere del consiglio della pesca"; i) al comma 4 dell'art. 8, nel secondo periodo, le parole: "Su conforme parere del consiglio della pesca," sono soppresse; j) l'art. 10 e' cosi' sostituito: "Art. 10 (Pesca) - 1. Costituisce esercizio della pesca, ai fini della presente legge, la cattura o l'uccisione di pesci o gamberi in acque da pesca. 2. E' considerato altresi' esercizio della pesca il trattenersi con mezzi atti alla pesca o la preparazione di questi mezzi sulla riva di acque da pesca."; k) l'art. 11 e' cosi' sostituito: "Art. 11 (Esercizio della pesca) - 1. L'esercizio della pesca e' subordinato al possesso dell'abilitazione alla pesca, di una licenza di pesca valida, e, a meno che non si tratti dell'acquicoltore, al possesso del permesso di pesca, salvo quanto diversamente disciplinato dalla presente legge."; l) dopo l'art. 11 e' inserito il seguente articolo: "Art. 11/bis (Abilitazione alla pesca) - 1. L'abilitazione alla pesca viene rilasciata dall'ufficio provinciale competente per la pesca a coloro che hanno compiuto i 14 anni ed hanno superato l'esame di pesca. I programmi e le modalita' per l'esecuzione dell'esame vengono determinati nel regolamento di esecuzione della presente legge. 2. Con la comminazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per pesca senza permesso o con mezzi vietati nonche' per la cattura di pesci protetti, sottomisura, in periodi di divieto o oltre il numero concesso, il direttore dell'ufficio provinciale competente per la pesca puo' sospendere l'abilitazione alla pesca fino a due anni e, in caso di recidiva, ritirarla. Per ottenere una nuova abilitazione alla pesca, l'interessato puo' partecipare al relativo esame di pesca, trascorso almeno un anno dalla data del ritiro e comunque previo il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria comminata. 3. Non e' richiesto il possesso dell'abilitazione alla pesca per: a) ai titolari di permessi giornalieri residenti fuori della provincia; b) il recupero dei pesci o le catture di prova da parte dell'acquicoltore o di incaricati dallo stesso ovvero dell'ufficio provinciale competente per la pesca; c) i giovani fino al 16o anno compiuto e le persone in situazione di handicap grave, alla condizione che siano accompagnati da un possessore dell'abilitazione alla pesca; d) i pescatori non residenti in provincia che sono in possesso di un'abilitazione alla pesca rilasciata in un'altra provincia o regione dello Stato."; m) dopo l'articolo 11-bis e' inserito il seguente articolo: "Art. 11-ter (Licenza di pesca) - 1. Per il rilascio della licenza del tipo B per la pesca con la cannalenza e la pesca subacquea fuori provincia e di quella del tipo D per gli stranieri non residenti, in conformita' degli articoli 22, 22-bis e 22-ter del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, e successive modifiche ed integrazioni', l'interessato deve presentare la relativa domanda all'ufficio provinciale competente per la pesca. 2. I documenti da allegare alla domanda di cui al comma 1, i dati da riportare sulla licenza, nonche' le modalita' per il rilascio di duplicati vengono determinati nel regolamento di esecuzione della presente legge."; n) dopo l'art. 11-ter e' aggiunto il seguente articolo: "Art. 11-quater (Permesso di pesca) - 1. I permessi di pesca possono essere rilasciati dall'acquicoltore solamente a persone in possesso dell'abilitazione alla pesca di cui all'art. 11-bis, salvo le deroghe ivi contenute, utilizzando a tal fine moduli messi a disposizlone dall'ufficio provinciale competente per la pesca. Non sono validi i permessi di pesca rilasciati diversamente. 2. L'ufficio provinciale competente per la pesca puo' esonerare dalla prescrizione di cui al comma 1, le associazioni di pesca per le quali tale obbligo comporterebbe grandi difficolta' tecniche dovute al numero elevato di associati ovvero di acque da pesca che esse coltivano"; o) dopo il comma 4 dell'art. 13 e' aggiunto il seguente comma: "5. Su corsi d'acqua in condizioni vicine allo stato naturale e che presentano le caratteristiche di cui al comma 1, la giunta provinciale puo' imporre limitazioni o un divieto alla circolazione di natanti di qualsiasi tipo ed all'esercizio di altre attivita' che possono produrre alterazioni persistenti all'ambiente acquatico. Parimenti, la giunta provinciale puo' dichiarare come elementi naturali protetti i corsi d'acqua ovvero tratti di essi che presentano condizioni ecologiche particolarmente interessanti o rare per la fauna ittica, vietando la realizzazione di nuove derivazioni d'acqua e di impianti di qualsiasi genere."; p) l'art. 14 e' cosi' sostituito: "Art. 14 (Misure a tutela dei pesci e per la conservazione delle acque da pesca) - 1. L'esecuzione di lavori e la realizzazione di opere ed impianti di qualsiasi genere sulle e nelle acque da pesca e di derivazioni d'acqua con utilizzazioni superiori a cinque litri al secondo, lo svaso e lo sgombero del ghiaccio dei laghi artificiali nonche' l'estrazione di materiale, che possono danneggiare o pregiudicare i pesci o la pescicoltura, devono essere comunicati almeno trenta giorni prima dell'inizio dei lavori all'ufficio provinciale competente per la pesca. Quest'ultimo, entro i venti giorni successivi alla data di ricevimento di questa comunicazione, puo' impartire prescrizioni inerenti alle misure da adottare a tutela della fauna ittica e bentonica, i termini per l'esecuzione dei relativi lavori, nonche' il risarcimento dei danni temporanei e permanenti da effettuarsi, per quanto auspicabile, mediante immissioni di pesce o interventi migliorativi a favore del biotopo acquatico. La presente disposizione non si applica in caso di svasi per fare defluire portate di piena. 2. Nell'autorizzazione viene determinato, qualora si trattasse di derivazioni o sbarramenti, un residuo minimo d'acqua necessario per la prosecuzione dell'itticoltura, il quale deve rimanere nell'intero tratto d'acqua a valle della derivazione o dello sbarramento. In caso di nuove derivazioni a scopo idroelettrico il predetto residuo minimo d'acqua non puo' comunque essere inferiore alla quantita' di 50 litri al secondo nei corsi d'acqua idonei ad una itticoltura autonoma. La giunta provinciale nell'interesse della collettivita' puo', con provvedimento motivato, derogare dalle disposizioni del presente comma. 3. L'autorizzazione deve essere comunicata all'acquicoltore interessato, che deve in ogni caso essere avvisato per iscritto almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori. 4. Contro il provvedimento di cui al comma 1, l'interessato puo' proporre ricorso all'assessore competente per la pesca entro trenta giorni dalla data della notifica dell'autorizzazione o da quando ne abbia avuta piena conoscenza. 5. In caso di inosservanza delle prescrizioni impartite ai sensi del presente art., esse vengono eseguite a cura dell'ufficio provinciale competente per la pesca a spese dell'obbligato. Il contravventore deve, entro trenta giorni dal ricevimento della relativa ingiunzione da parte del direttore dell'ufficio provinciale competente per la pesca, depositare presso l'istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria per l'amministrazione provinciale l'importo corrispondente alla spesa prevista dall'apposito progetto predisposto dallo stesso ufficio per l'esecuzione in economia dei lavori occorrenti. Qualora non sia effettuato il deposito, la relativa riscossione e' eseguita ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43. 6. Ove il piano urbanistico comunale o le sue varianti prevedano l'inserimento di nuove utilizzazioni idroelettriche o ampiamenti di quelle esistenti, la commissione urbanistica provinciale di cui all'art. 2 della legge urbanistica provinciale 11 agosto 1997, n. 13, viene integrata con un funzionario dell'ufficio provinciale competente per la pesca, che dispone di voto deliberativo."; q) il comma 4 dell'art. 15 e' abrogato; r) il comma 6 dell'arti. 15 e' cosi' sostituito: "6. I proprietari sono responsabili del funzionamento delle loro opere ed impianti previsti nel presente art.; il relativo controllo viene eseguito dall'ufficio provinciale competente per la pesca."; s) dopo l'art. 15 e' inserito il seguente art.: "Art. 15-bis (Ricerca e sperimentazione) - 1. L'attivita' di ricerca e sperimentazione nel settore della itticoltura viene svolta dal centro di sperimentazione agraria e forestale istituito con legge provinciale 3 novembre 1975, n. 53. 2. Nel quadro delle competenze di cui al comma 1, e previo il consenso scritto del titolare del diritto di pesca interessato, il centro di sperimentazione agraria e forestale puo' eseguire nelle acque attivita' di ricerca concernente la conservazione ed il potenziamento delle specie autoctone, previa relativa comunicazione all'ufficio provinciale competente per la pesca almeno tre giorni prima dell'inizio dell'intervento. Ai fini del prelievo di uova e della successiva fecondazione artificiale, il centro di sperimentazione agraria e forestale puo', previo consenso scritto dell'acquicoltore del tratto d'acqua interessato, catturare riproduttori e fattrici con l'impiego anche di uno storditore elettrico. Qualora le uova non siano mature, i pesci catturati possono essere anche trasportati agli incubatoi gestiti dallo stesso centro per essere poi rimessi nell'acqua di provenienza. In riferimento a qualsiasi trasferimento di pesci catturati in acque pubbliche deve essere redatto apposito verbale da trasmettere entro i cinque giorni successivi alla ultimazione dell'operazione all'ufficio provinciale competente per la pesca e contenente l'indicazione delle specie e del numero di pesci prelevati e rimessi."; t) dopo art. 15-bis e' inserito il seguente articolo: "Art. 15-ter (Prestazione di cauzione) - 1. Nelle prescrizioni concernenti il residuo minimo d'acqua di cui all'art. 14, o le scale di monta ed i congegni per l'allontanamento dei pesci puo' essere prevista la prestazione di una cauzione per la continua osservanza dell'obbligo o l'ininterrotto funzionamento delle opere mediante la consegna, presso il tesoriere della provincia, di una somma di denaro, di titoli di Stato, o di un libretto di deposito a risparmio di uguale importo, ovvero la presentazione di una fideiussione bancaria vincolata a favore della Provincia autonoma di Bolzano. 2. Le modalita' di versamento della cauzione, i criteri per la determinazione del suo ammontare nonche' i casi d'incameramento totale o parziale della cauzione depositata sono disciplinati nel regolamento di esecuzione della presente legge. 3. Qualora l'autorizzazione si riferisca a lavori per i quali e' concesso un contributo, in sostituzione della cauzione puo' essere trattenuta una parte del contributo medesimo. 4. Qualora non sia stato effettuato un deposito o questo risulti insufficiente, la somma dovuta e' riscossa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43."; u) al comma 2 dell'art. 16, le parole: "elencato sotto le lettere a) e c)" sono sostituite dalle parole: "di cui al comma 1, lettera c),"; v) il comma 3 dell'art. 16, e' cosi' sostituito: "3. Il riconoscimento della nomina a guardia giurata degli agenti addetti alla vigilanza ittica e venatoria, trasferito alla Provincia ai sensi dell'art. 163, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, compete al direttore dell'ufficio competente per la pesca e caccia"; w) gli articoli 17-bis e 18, sono abrogati e l'art. 17, e' cosi' sostituito: "Art. 17 (Sanzioni amministrative) - 1. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge o dell'ordinamento della pesca, fatte salve le disposizioni penali e l'eventuale risarcimento dei danni, si applicano: a) la sanzione amministrativa pecuniaria di L. 50.000 (euro 25,822) per l'esercizio della pesca senza avere con se' la licenza di pesca, la carta di abilitazione o il permesso di pesca. La predetta sanzione non si applica qualora i suddetti documenti vengano esibiti all'organo di sorveglianza accertatore o all'ufficio provinciale competente per la pesca entro 24 ore dall'avvenuto controllo; b) la sanzione amministrativa pecuniaria da L. 50.000 (euro 25,822) a L. 500.000 (euro 258,228) per la violazione delle prescrizioni di cui all'art. 1 commi 6 e 7, all'art. 5, all'art. 7, comma 2, agli articoli 8, 11-quater e 16, nonche' per ogni singola violazione dell'ordinamento della pesca; c) la sanzione amministrativa pecuniaria da L. 150.000 (euro 77,468) a L. 900.000 (euro 464,811) e, in caso di recidiva, da L. 300.000 (euro 154,937) a L. 1.800.000 (euro 929,622) per la violazione delle prescrizioni di cui agli articoli 11, 13 e 15-bis; d) la sanzione amministrativa pecuniaria da L. 500.000 (euro 258,228) a L. 5.000.000 (euro 2582,284) per la violazione delle prescrizioni di cui all'art. 14; e) la sanzione amministrativa pecuniaria da L. 300.000 (euro 154,937) a L. 3.000.000 (euro 1549,370) per la violazione delle prescrizioni di cui all'art. 15. 2. In caso di violazione delle prescrizioni di cui all'art. 11, l'addetto alla sorveglianza sull'applicazione della presente legge provvede, se ritenuto opportuno, al sequestro dei mezzi di cattura. Se i mezzi cosi' sequestrati non vengono ritirati entro sei mesi decorrenti dalla data di pagamento della relativa sanzione amministrativa pecuniaria, il direttore dell'ufficio competente per la pesca decide sul loro utilizzo. 3. I pesci catturati in modo illecito vengono confiscati dagli organi di vigilanza di cui all'art. 16 e, se possibile, rimessi nell'acqua; altrimenti essi spettano all'acquicoltore. 4. Le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 1, vengono applicate, con osservanza del procedimento previsto dalla legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9, e successive modifiche ed integrazioni, dal direttore dell'ufficio provinciale competente per la pesca."; x) l'art. 20 e' cosi' sostituito: "Art. 20 (Misure a favore della pesca) - 1. La giunta provinciale puo' autorizzare attivita' di divulgazione, l'esecuzione di studi e ladozione di misure dirette al mantenimento, alla salvaguardia ed al miglioramento delle acque da pesca e del patrimonio ittico; queste attivita' possono essere eseguite anche in economia."; y) l'art. 22 e' abrogato; z) in tutti gli articoli in cui ricorrono, le denominazioni: "ufficio caccia e pesca" ovvero: "ufficio pesca" sono sostituite con la denominazione: "ufficio provinciale competente per la pesca". 2. Per le violazioni delle prescrizioni contenute nella legge provinciale 9 giugno 1978, n. 28, e successive modifiche, commesse in data antecedente a quella dell'entrata in vigore della presente legge, si applicano le sanzioni ivi previste. 3. La giunta provinciale e' autorizzata a riordinare in forma di testo unico, senza introdurre modifica alcuna, la legge provinciale 9 giugno 1978, n. 28, e successive modifiche, come modificata ai sensi del comma 1.