(Pubblicata nel 1o suppl. ord. al Bollettino ufficiale
    della Regione Trentino-Alto Adige n. 9 del 29 febbraio 2000)

                      IL CONSIGLIO PROVINCIALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
                         la seguente legge:

                               Art. 1.
             Riordino della materia concernente la pesca
    1.  La  legge  provinciale  9 giugno  1978,  n.  28, e successive
modifiche, concernente la pesca, e' modificata come segue:
      a) al  comma  2 dell'art. 1, le parole: "sulla base delle nuove
concessioni di seguito assegnate" sono soppresse;
      b) al  comma  4  dell'art.  1,  il  secondo  periodo  e'  cosi'
sostituito:  "I  relativi criteri vengono determinati nel regolamento
di esecuzione della presente legge.";
      c) al  comma  6  dell'art.  1, e' aggiunto il seguente periodo:
"Ogni  trasferimento  di  diritti esclusivi di pesca diviene efficace
previa  approvazione  da parte dell'assessore competente per la pesca
mediante  apposito  decreto,  nel  quale  vengono  indicati eventuali
diritti di pesca gravanti sullo stesso tratto d'acqua e da esercitare
in comunione.";
      d) al   comma   1   dell'art.   2,  le  parole:  "dalla  giunta
provinciale"   e   "la   giunta   provinciale"  sono  rispettivamente
sostituite  dalle  parole: "dall'assessore competente per la pesca" e
"l'assessore competente per la pesca";
      e) al  comma 2 dell'art. 2, e' aggiunto il seguente periodo: "I
diritti  di  pesca  limitati  ad  una  sola  sponda dei corsi d'acqua
vengono concessi all'acquicoltore della sponda opposta.";
      f) al comma 1 dell'art. 3, e' aggiunto il seguente periodo: "La
relativa domanda di riconoscimento deve essere presentata all'ufficio
provinciale  competente  per la pesca, a pena di decadenza, entro sei
mesi dalla pubblicazione del relativo elenco nel Bollettino ufficiale
della Regione Trentino-Alto Adige.";
      g) al  comma  5 dell'art. 4, le parole: "su conforme parere del
consiglio della pesca" sono soppresse;
      h) al  comma  3 dell'art. 8, sono soppresse, nel primo periodo,
le parole: "sentito il consiglio della pesca e" e, nel terzo periodo,
le parole: "e sentito il parere del consiglio della pesca";
      i) al  comma 4 dell'art. 8, nel secondo periodo, le parole: "Su
conforme parere del consiglio della pesca," sono soppresse;
      j) l'art. 10 e' cosi' sostituito:
      "Art.  10  (Pesca)  -  1. Costituisce esercizio della pesca, ai
fini  della  presente  legge,  la  cattura  o  l'uccisione di pesci o
gamberi in acque da pesca.
    2.  E'  considerato altresi' esercizio della pesca il trattenersi
con  mezzi  atti  alla  pesca o la preparazione di questi mezzi sulla
riva di acque da pesca.";
      k) l'art. 11 e' cosi' sostituito:
      "Art.  11  (Esercizio della pesca) - 1. L'esercizio della pesca
e'  subordinato  al  possesso  dell'abilitazione  alla  pesca, di una
licenza   di   pesca   valida,   e,   a   meno   che  non  si  tratti
dell'acquicoltore,  al  possesso  del permesso di pesca, salvo quanto
diversamente disciplinato dalla presente legge.";
      l) dopo l'art. 11 e' inserito il seguente articolo:
      "Art. 11/bis (Abilitazione alla pesca) - 1. L'abilitazione alla
pesca  viene  rilasciata  dall'ufficio  provinciale competente per la
pesca a coloro che hanno compiuto i 14 anni ed hanno superato l'esame
di  pesca.  I  programmi  e  le modalita' per l'esecuzione dell'esame
vengono  determinati  nel  regolamento  di  esecuzione della presente
legge.
    2.  Con la comminazione di una sanzione amministrativa pecuniaria
per  pesca  senza permesso o con mezzi vietati nonche' per la cattura
di  pesci  protetti,  sottomisura,  in  periodi di divieto o oltre il
numero concesso, il direttore dell'ufficio provinciale competente per
la pesca puo' sospendere l'abilitazione alla pesca fino a due anni e,
in  caso  di recidiva, ritirarla. Per ottenere una nuova abilitazione
alla  pesca,  l'interessato  puo'  partecipare  al  relativo esame di
pesca,  trascorso  almeno  un  anno  dalla data del ritiro e comunque
previo   il   pagamento   della  sanzione  amministrativa  pecuniaria
comminata.
    3. Non e' richiesto il possesso dell'abilitazione alla pesca per:
      a) ai  titolari  di  permessi giornalieri residenti fuori della
provincia;
      b) il  recupero  dei  pesci  o  le  catture  di  prova da parte
dell'acquicoltore  o  di  incaricati dallo stesso ovvero dell'ufficio
provinciale competente per la pesca;
      c) i  giovani  fino  al  16o  anno  compiuto  e  le  persone in
situazione  di handicap grave, alla condizione che siano accompagnati
da un possessore dell'abilitazione alla pesca;
      d) i  pescatori non residenti in provincia che sono in possesso
di  un'abilitazione  alla  pesca  rilasciata  in un'altra provincia o
regione dello Stato.";
      m) dopo l'articolo 11-bis e' inserito il seguente articolo:
    "Art.  11-ter  (Licenza  di  pesca)  -  1.  Per il rilascio della
licenza  del  tipo  B  per  la  pesca  con  la  cannalenza e la pesca
subacquea  fuori  provincia  e di quella del tipo D per gli stranieri
non  residenti, in conformita' degli articoli 22, 22-bis e 22-ter del
regio  decreto  8 ottobre  1931,  n.  1604, e successive modifiche ed
integrazioni',  l'interessato  deve  presentare  la  relativa domanda
all'ufficio provinciale competente per la pesca.
    2. I documenti da allegare alla domanda di cui al comma 1, i dati
da  riportare  sulla licenza, nonche' le modalita' per il rilascio di
duplicati  vengono  determinati  nel  regolamento di esecuzione della
presente legge.";
      n) dopo l'art. 11-ter e' aggiunto il seguente articolo:
      "Art.  11-quater  (Permesso  di pesca) - 1. I permessi di pesca
possono  essere  rilasciati  dall'acquicoltore solamente a persone in
possesso  dell'abilitazione  alla pesca di cui all'art. 11-bis, salvo
le  deroghe  ivi  contenute,  utilizzando  a  tal fine moduli messi a
disposizlone  dall'ufficio  provinciale  competente per la pesca. Non
sono validi i permessi di pesca rilasciati diversamente.
    2.  L'ufficio  provinciale competente per la pesca puo' esonerare
dalla prescrizione di cui al comma 1, le associazioni di pesca per le
quali  tale  obbligo comporterebbe grandi difficolta' tecniche dovute
al  numero  elevato  di  associati  ovvero di acque da pesca che esse
coltivano";
      o) dopo il comma 4 dell'art. 13 e' aggiunto il seguente comma:
      "5. Su corsi d'acqua in condizioni vicine allo stato naturale e
che  presentano  le  caratteristiche  di  cui  al  comma 1, la giunta
provinciale  puo'  imporre limitazioni o un divieto alla circolazione
di  natanti di qualsiasi tipo ed all'esercizio di altre attivita' che
possono  produrre  alterazioni  persistenti  all'ambiente  acquatico.
Parimenti,  la  giunta  provinciale  puo'  dichiarare  come  elementi
naturali   protetti  i  corsi  d'acqua  ovvero  tratti  di  essi  che
presentano  condizioni ecologiche particolarmente interessanti o rare
per  la  fauna ittica, vietando la realizzazione di nuove derivazioni
d'acqua e di impianti di qualsiasi genere.";
      p) l'art. 14 e' cosi' sostituito:
      "Art.  14  (Misure  a  tutela  dei pesci e per la conservazione
delle  acque da pesca) - 1. L'esecuzione di lavori e la realizzazione
di opere ed impianti di qualsiasi genere sulle e nelle acque da pesca
e  di  derivazioni d'acqua con utilizzazioni superiori a cinque litri
al secondo, lo svaso e lo sgombero del ghiaccio dei laghi artificiali
nonche'   l'estrazione   di  materiale,  che  possono  danneggiare  o
pregiudicare  i  pesci  o  la  pescicoltura, devono essere comunicati
almeno   trenta  giorni  prima  dell'inizio  dei  lavori  all'ufficio
provinciale  competente  per  la  pesca.  Quest'ultimo, entro i venti
giorni  successivi  alla data di ricevimento di questa comunicazione,
puo' impartire prescrizioni inerenti alle misure da adottare a tutela
della  fauna  ittica  e  bentonica,  i  termini  per l'esecuzione dei
relativi  lavori,  nonche'  il  risarcimento  dei  danni temporanei e
permanenti   da   effettuarsi,   per   quanto  auspicabile,  mediante
immissioni  di  pesce  o interventi migliorativi a favore del biotopo
acquatico.  La  presente disposizione non si applica in caso di svasi
per fare defluire portate di piena.
    2. Nell'autorizzazione viene determinato, qualora si trattasse di
derivazioni  o  sbarramenti, un residuo minimo d'acqua necessario per
la  prosecuzione dell'itticoltura, il quale deve rimanere nell'intero
tratto d'acqua a valle della derivazione o dello sbarramento. In caso
di nuove derivazioni a scopo idroelettrico il predetto residuo minimo
d'acqua non puo' comunque essere inferiore alla quantita' di 50 litri
al  secondo  nei corsi d'acqua idonei ad una itticoltura autonoma. La
giunta  provinciale  nell'interesse  della  collettivita'  puo',  con
provvedimento  motivato,  derogare  dalle  disposizioni  del presente
comma.
    3.   L'autorizzazione  deve  essere  comunicata  all'acquicoltore
interessato,  che  deve  in  ogni  caso  essere avvisato per iscritto
almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori.
    4.  Contro il provvedimento di cui al comma 1, l'interessato puo'
proporre  ricorso  all'assessore competente per la pesca entro trenta
giorni  dalla  data della notifica dell'autorizzazione o da quando ne
abbia avuta piena conoscenza.
    5.  In caso di inosservanza delle prescrizioni impartite ai sensi
del   presente  art.,  esse  vengono  eseguite  a  cura  dell'ufficio
provinciale  competente  per  la  pesca  a  spese  dell'obbligato. Il
contravventore  deve,  entro  trenta  giorni  dal  ricevimento  della
relativa  ingiunzione da parte del direttore dell'ufficio provinciale
competente  per la pesca, depositare presso l'istituto di credito che
svolge  il  servizio  di  tesoreria per l'amministrazione provinciale
l'importo  corrispondente  alla spesa prevista dall'apposito progetto
predisposto  dallo  stesso  ufficio  per l'esecuzione in economia dei
lavori  occorrenti.  Qualora  non  sia  effettuato  il  deposito,  la
relativa  riscossione e' eseguita ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.
    6.  Ove il piano urbanistico comunale o le sue varianti prevedano
l'inserimento  di  nuove utilizzazioni idroelettriche o ampiamenti di
quelle  esistenti,  la  commissione  urbanistica  provinciale  di cui
all'art. 2 della legge urbanistica provinciale 11 agosto 1997, n. 13,
viene   integrata   con   un   funzionario  dell'ufficio  provinciale
competente per la pesca, che dispone di voto deliberativo.";
      q) il comma 4 dell'art. 15 e' abrogato;
      r) il comma 6 dell'arti. 15 e' cosi' sostituito:
      "6.  I  proprietari  sono  responsabili del funzionamento delle
loro  opere  ed  impianti  previsti  nel  presente  art.; il relativo
controllo  viene  eseguito dall'ufficio provinciale competente per la
pesca.";
      s) dopo l'art. 15 e' inserito il seguente art.:
      "Art.  15-bis  (Ricerca  e sperimentazione) - 1. L'attivita' di
ricerca  e sperimentazione nel settore della itticoltura viene svolta
dal centro di sperimentazione agraria e forestale istituito con legge
provinciale 3 novembre 1975, n. 53.
    2.  Nel  quadro  delle  competenze di cui al comma 1, e previo il
consenso  scritto  del  titolare del diritto di pesca interessato, il
centro  di  sperimentazione  agraria  e forestale puo' eseguire nelle
acque  attivita'  di  ricerca  concernente  la  conservazione  ed  il
potenziamento  delle  specie autoctone, previa relativa comunicazione
all'ufficio  provinciale  competente  per  la pesca almeno tre giorni
prima  dell'inizio  dell'intervento.  Ai  fini del prelievo di uova e
della    successiva    fecondazione   artificiale,   il   centro   di
sperimentazione  agraria  e  forestale  puo', previo consenso scritto
dell'acquicoltore   del   tratto   d'acqua   interessato,   catturare
riproduttori  e  fattrici  con  l'impiego  anche  di  uno  storditore
elettrico.  Qualora  le  uova  non  siano  mature,  i pesci catturati
possono  essere anche trasportati agli incubatoi gestiti dallo stesso
centro   per   essere  poi  rimessi  nell'acqua  di  provenienza.  In
riferimento  a  qualsiasi  trasferimento  di pesci catturati in acque
pubbliche deve essere redatto apposito verbale da trasmettere entro i
cinque giorni successivi alla ultimazione dell'operazione all'ufficio
provinciale  competente per la pesca e contenente l'indicazione delle
specie e del numero di pesci prelevati e rimessi.";
      t) dopo art. 15-bis e' inserito il seguente articolo:
    "Art. 15-ter  (Prestazione  di  cauzione) - 1. Nelle prescrizioni
concernenti  il residuo minimo d'acqua di cui all'art. 14, o le scale
di  monta  ed  i  congegni per l'allontanamento dei pesci puo' essere
prevista  la  prestazione  di una cauzione per la continua osservanza
dell'obbligo  o  l'ininterrotto funzionamento delle opere mediante la
consegna,  presso  il  tesoriere  della  provincia,  di  una somma di
denaro,  di titoli di Stato, o di un libretto di deposito a risparmio
di  uguale  importo,  ovvero  la  presentazione  di  una fideiussione
bancaria vincolata a favore della Provincia autonoma di Bolzano.
    2.  Le  modalita'  di versamento della cauzione, i criteri per la
determinazione  del  suo  ammontare  nonche'  i  casi d'incameramento
totale  o  parziale  della  cauzione depositata sono disciplinati nel
regolamento di esecuzione della presente legge.
    3.  Qualora l'autorizzazione si riferisca a lavori per i quali e'
concesso  un  contributo,  in sostituzione della cauzione puo' essere
trattenuta una parte del contributo medesimo.
    4.  Qualora non sia stato effettuato un deposito o questo risulti
insufficiente,  la  somma dovuta e' riscossa ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.";
      u) al  comma  2  dell'art.  16,  le  parole: "elencato sotto le
lettere  a)  e  c)" sono sostituite dalle parole: "di cui al comma 1,
lettera c),";
      v) il comma 3 dell'art. 16, e' cosi' sostituito:
      "3.  Il  riconoscimento  della  nomina  a guardia giurata degli
agenti  addetti  alla  vigilanza  ittica e venatoria, trasferito alla
Provincia  ai  sensi  dell'art. 163, comma 3, del decreto legislativo
31 marzo  1998,  n. 112, compete al direttore dell'ufficio competente
per la pesca e caccia";
      w)  gli  articoli  17-bis  e  18, sono abrogati e l'art. 17, e'
cosi' sostituito:
      "Art. 17 (Sanzioni amministrative) - 1. Per le violazioni delle
disposizioni  della  presente  legge  o dell'ordinamento della pesca,
fatte  salve  le  disposizioni  penali e l'eventuale risarcimento dei
danni, si applicano:
        a) la  sanzione  amministrativa pecuniaria di L. 50.000 (euro
25,822) per l'esercizio della pesca senza avere con se' la licenza di
pesca,  la  carta di abilitazione o il permesso di pesca. La predetta
sanzione  non si applica qualora i suddetti documenti vengano esibiti
all'organo  di  sorveglianza  accertatore  o  all'ufficio provinciale
competente per la pesca entro 24 ore dall'avvenuto controllo;
        b) la  sanzione  amministrativa pecuniaria da L. 50.000 (euro
25,822)   a  L.  500.000  (euro  258,228)  per  la  violazione  delle
prescrizioni  di  cui all'art. 1 commi 6 e 7, all'art. 5, all'art. 7,
comma  2,  agli  articoli 8, 11-quater e 16, nonche' per ogni singola
violazione dell'ordinamento della pesca;
        c) la  sanzione amministrativa pecuniaria da L. 150.000 (euro
77,468)  a  L.  900.000  (euro 464,811) e, in caso di recidiva, da L.
300.000   (euro  154,937)  a  L.  1.800.000  (euro  929,622)  per  la
violazione delle prescrizioni di cui agli articoli 11, 13 e 15-bis;
        d) la  sanzione amministrativa pecuniaria da L. 500.000 (euro
258,228)  a  L.  5.000.000  (euro  2582,284)  per la violazione delle
prescrizioni di cui all'art. 14;
        e) la  sanzione amministrativa pecuniaria da L. 300.000 (euro
154,937)  a  L.  3.000.000  (euro  1549,370)  per la violazione delle
prescrizioni di cui all'art. 15.
    2.  In  caso di violazione delle prescrizioni di cui all'art. 11,
l'addetto  alla  sorveglianza  sull'applicazione della presente legge
provvede,  se  ritenuto opportuno, al sequestro dei mezzi di cattura.
Se  i  mezzi  cosi'  sequestrati  non vengono ritirati entro sei mesi
decorrenti   dalla   data   di   pagamento  della  relativa  sanzione
amministrativa  pecuniaria,  il direttore dell'ufficio competente per
la pesca decide sul loro utilizzo.
    3.  I  pesci  catturati in modo illecito vengono confiscati dagli
organi  di  vigilanza  di  cui  all'art.  16 e, se possibile, rimessi
nell'acqua; altrimenti essi spettano all'acquicoltore.
    4.  Le  sanzioni  amministrative  pecuniarie  di  cui al comma 1,
vengono  applicate,  con  osservanza  del procedimento previsto dalla
legge  provinciale  7 gennaio  1977,  n. 9, e successive modifiche ed
integrazioni,  dal  direttore dell'ufficio provinciale competente per
la pesca.";
      x) l'art. 20 e' cosi' sostituito:
      "Art.  20  (Misure  a  favore  della  pesca)  -  1.  La  giunta
provinciale  puo' autorizzare attivita' di divulgazione, l'esecuzione
di  studi  e  ladozione  di  misure  dirette  al  mantenimento,  alla
salvaguardia   ed  al  miglioramento  delle  acque  da  pesca  e  del
patrimonio  ittico; queste attivita' possono essere eseguite anche in
economia.";
      y) l'art. 22 e' abrogato;
      z) in  tutti  gli  articoli in cui ricorrono, le denominazioni:
"ufficio  caccia e pesca" ovvero: "ufficio pesca" sono sostituite con
la denominazione: "ufficio provinciale competente per la pesca".
    2.  Per  le  violazioni  delle prescrizioni contenute nella legge
provinciale 9 giugno 1978, n. 28, e successive modifiche, commesse in
data  antecedente  a  quella  dell'entrata  in  vigore della presente
legge, si applicano le sanzioni ivi previste.
    3.  La giunta provinciale e' autorizzata a riordinare in forma di
testo  unico,  senza introdurre modifica alcuna, la legge provinciale
9 giugno  1978,  n.  28,  e  successive modifiche, come modificata ai
sensi del comma 1.