Art. 2.
                 Modifica della disciplina venatoria
    1.  La  legge  provinciale  17 luglio  1987,  n. 14, e successive
modifiche,  recante  "Norme  per la protezione della selvaggina e per
l'esercizio della caccia", e' modificata come segue:
      a) il  secondo  periodo  del  comma  5  dell'art.  11, e' cosi'
sostituito:  "Le  specie  di  selvaggina non cacciabile trovate morte
devono  essere  consegnate  al  museo  scienze  naturali Alto Adige o
denunciate  al  posto  di  custodia ittico-venatoria territorialmente
competente    od   al   presidente   distrettuale   dell'associazione
affidataria  della  gestione delle riserve di diritto, che rilasciano
il  certificato  d'origine  di  cui  all'art. 22,  comma  3, salva la
richiesta dell'ufficio provinciale competente in materia di caccia di
consegna delle stesse per scopi didattici o di documentazione.";
      b) dopo il comma 4 dell'art. 31, e' inserito il seguente comma:
      "4-bis.  L'ufficio  provinciale competente in materia di caccia
provvede,  secondo  le  stesse  modalita'  previste dal comma 4, alla
revoca dei permessi di caccia rilasciati anche qualora in un decennio
venga  accertata  per piu' di una volta l'interruzione per un periodo
da  tre  a dodici mesi della vigilanza venatoria, come prescritta dal
comma  2,  salvo che sussistano gravi motivi. In tale ambito lo stato
di mancata vigilanza non si intende interrotto con l'assunzione di un
agente  venatorio  per  un periodo inferiore a dodici mesi. Contro le
disposizioni  del  direttore  dell'ufficio  provinciale competente in
materia  di  caccia l'interessato puo' presentare ricorso alla giunta
provinciale  entro  trenta  giorni dalla loro comunicazione ed in tal
caso si applica quanto contenuto nel terzo periodo del comma 4.";
      c) il comma 2 dell'art. 32, e' cosi' sostituito:
      "2.  In  caso di contestazione di una delle infrazioni previste
dall'art. 4, comma 3, dall'art. 11, comma 6, dall'art. 14, comma 1, e
dall'art.  15,  comma 1, lettere a), b), c), i), j), n), o), p) e q),
tutti  gli  agenti  di  vigilanza  sono  autorizzati  a  procedere al
sequestro  amministrativo della selvaggina, delle armi e dei mezzi di
caccia,   con  esclusione  del  cane,  ed  al  sequestro  della  sola
selvaggina nei casi previsti dall'art. 5, nonche' dall'art. 15; comma
1,  lettere  d),  e),  f), h) e l), redigendo verbale e rilasciandone
copia  immediatamente,  ove sia possibile, o notificando la stessa al
contravventore entro trenta giorni.";
      d) la lettera c) del comma 1 dell'art. 39, e' cosi' sostituita:
      "c) la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L.
150.000  a  L.  1.050.000  per chi viola le disposizioni dell'art. 4,
comma  3,  e  dell'art.  15,  lettere  a), b), c) e q) della presente
legge,  in  caso di recidiva da L. 300.000 a L. 2.250.000; in caso di
ulteriore recidiva da L. 450.000 a L. 3.750.000".