Art. 2. Modifica della disciplina venatoria 1. La legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e successive modifiche, recante "Norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia", e' modificata come segue: a) il secondo periodo del comma 5 dell'art. 11, e' cosi' sostituito: "Le specie di selvaggina non cacciabile trovate morte devono essere consegnate al museo scienze naturali Alto Adige o denunciate al posto di custodia ittico-venatoria territorialmente competente od al presidente distrettuale dell'associazione affidataria della gestione delle riserve di diritto, che rilasciano il certificato d'origine di cui all'art. 22, comma 3, salva la richiesta dell'ufficio provinciale competente in materia di caccia di consegna delle stesse per scopi didattici o di documentazione."; b) dopo il comma 4 dell'art. 31, e' inserito il seguente comma: "4-bis. L'ufficio provinciale competente in materia di caccia provvede, secondo le stesse modalita' previste dal comma 4, alla revoca dei permessi di caccia rilasciati anche qualora in un decennio venga accertata per piu' di una volta l'interruzione per un periodo da tre a dodici mesi della vigilanza venatoria, come prescritta dal comma 2, salvo che sussistano gravi motivi. In tale ambito lo stato di mancata vigilanza non si intende interrotto con l'assunzione di un agente venatorio per un periodo inferiore a dodici mesi. Contro le disposizioni del direttore dell'ufficio provinciale competente in materia di caccia l'interessato puo' presentare ricorso alla giunta provinciale entro trenta giorni dalla loro comunicazione ed in tal caso si applica quanto contenuto nel terzo periodo del comma 4."; c) il comma 2 dell'art. 32, e' cosi' sostituito: "2. In caso di contestazione di una delle infrazioni previste dall'art. 4, comma 3, dall'art. 11, comma 6, dall'art. 14, comma 1, e dall'art. 15, comma 1, lettere a), b), c), i), j), n), o), p) e q), tutti gli agenti di vigilanza sono autorizzati a procedere al sequestro amministrativo della selvaggina, delle armi e dei mezzi di caccia, con esclusione del cane, ed al sequestro della sola selvaggina nei casi previsti dall'art. 5, nonche' dall'art. 15; comma 1, lettere d), e), f), h) e l), redigendo verbale e rilasciandone copia immediatamente, ove sia possibile, o notificando la stessa al contravventore entro trenta giorni."; d) la lettera c) del comma 1 dell'art. 39, e' cosi' sostituita: "c) la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 150.000 a L. 1.050.000 per chi viola le disposizioni dell'art. 4, comma 3, e dell'art. 15, lettere a), b), c) e q) della presente legge, in caso di recidiva da L. 300.000 a L. 2.250.000; in caso di ulteriore recidiva da L. 450.000 a L. 3.750.000".