Art. 3.
       Applicazione delle sanzioni amministrative nel settore
         delle specie minacciate o potenzialmente pericolose
    1.  All'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla
legge  7 febbraio  1992,  n.  150,  e  successive  modifiche,  per la
violazione    delle    norme   inerenti   alla   commercializzazione,
all'importazione  e  alla  detenzione  di  specie  animali e vegetali
minacciate   di   estinzione,  nonche'  delle  norme  concernenti  la
detenzione  di  esemplari  vivi  di  mammiferi  e rettili che possono
costituire  pericolo per la salute e l'incolumita' pubblica, provvede
nell'ambito   provinciale   il   direttore  dell'ufficio  provinciale
competente   per   la   caccia,   che   rilascia  anche  le  relative
autorizzazioni.