Art. 4. Modifiche alla legge provinciale 19 giugno 1991, n. 18, recante "Disciplina della raccolta dei funghi a tutela degli ecosistemi vegetali" 1. La legge provinciale 19 giugno 1991, n. 18, e successive modifiche, e' modificata come segue: a) al comma 1 dell'art. 4, le parole: "munite di un apposito permesso" sono sostituite dalle parole: "che abbiano presentato la relativa denuncia"; b) al comma 2 dell'art. 4, le parole: "del permesso" sono sostituite dalle parole: "della denuncia"; c) il comma 2 dell'art. 5, e' abrogato; d) la rubrica dell'art. 6, e' cosi' sostituita: "Denuncia per la raccolta dei funghi"; e) il comma 1 dell'art. 6, e' cosi' sostituito: "1. La denuncia di cui all'art. 4, e' personale e viene presentata da persone di eta' superiore agli anni 14 al sindaco in riferimento al territorio di sua competenza, con esclusione delle zone interdette ai sensi degli articoli 2 e 3; la stessa deve indicare specificatamente, oltre alle generalita' del denunciante, il giorno o i giorni ai quali si riferisce l'autorizzazione. Il sindaco puo' delegare questa funzione agli enti turistici operanti nel territorio comunale."; f) dopo il comma 1 dell'art. 6, e' inserito il seguente comma: "2-bis. L'autorizzazione alla raccolta puo' avere validita' giornaliera o plurigiornaliera e viene rilasciata dietro il pagamento di un diritto fisso, il cui ammontare per giorno di raccolta e' stabilito con deliberazione della giunta provinciale."; g) il comma 3 dell'art. 6, e' abrogato; h) al comma 4 dell'art. 6, le parole: "dei permessi" sono sostituite dalle parole: "delle autorizzazioni"; i) al comma 5 dell'art. 6, la parola: "permesso" e sostituita dalla parola: "autorizzazione"; k) il comma 2 dell'art. 7, e' cosi' sostituito: "2. La richiesta di permesso di cui al comma 1, deve specificare lo scopo della raccolta e le generalita' delle persone per le quali si richiede il permesso."; l) il comma 3 dell'art. 7, e' cosi' sostituito: "3. Il permesso e' personale, deve indicare la durata, la localita' di raccolta, nonche' la quantita' e le specie fungine ammesse alla raccolta; il permesso viene comunicato agli ispettorati forestali territorialmente competenti."