Art. 4.
       Modifiche alla legge provinciale 19 giugno 1991, n. 18,
            recante "Disciplina della raccolta dei funghi
                 a tutela degli ecosistemi vegetali"
    1.  La  legge  provinciale  19 giugno  1991,  n. 18, e successive
modifiche, e' modificata come segue:
      a) al  comma  1  dell'art. 4, le parole: "munite di un apposito
permesso"  sono  sostituite  dalle parole: "che abbiano presentato la
relativa denuncia";
      b) al  comma  2  dell'art.  4,  le  parole: "del permesso" sono
sostituite dalle parole: "della denuncia";
      c) il comma 2 dell'art. 5, e' abrogato;
      d) la  rubrica  dell'art. 6, e' cosi' sostituita: "Denuncia per
la raccolta dei funghi";
      e) il comma 1 dell'art. 6, e' cosi' sostituito:
      "1.  La  denuncia  di  cui  all'art.  4,  e'  personale e viene
presentata  da  persone  di eta' superiore agli anni 14 al sindaco in
riferimento  al  territorio  di  sua competenza, con esclusione delle
zone  interdette  ai  sensi  degli  articoli  2  e  3; la stessa deve
indicare specificatamente, oltre alle generalita' del denunciante, il
giorno  o i giorni ai quali si riferisce l'autorizzazione. Il sindaco
puo'  delegare  questa  funzione  agli  enti  turistici  operanti nel
territorio comunale.";
      f) dopo il comma 1 dell'art. 6, e' inserito il seguente comma:
      "2-bis.  L'autorizzazione  alla  raccolta  puo' avere validita'
giornaliera o plurigiornaliera e viene rilasciata dietro il pagamento
di  un  diritto  fisso,  il  cui  ammontare per giorno di raccolta e'
stabilito con deliberazione della giunta provinciale.";
      g) il comma 3 dell'art. 6, e' abrogato;
      h) al  comma  4  dell'art.  6,  le  parole: "dei permessi" sono
sostituite dalle parole: "delle autorizzazioni";
      i) al  comma  5 dell'art. 6, la parola: "permesso" e sostituita
dalla parola: "autorizzazione";
      k) il comma 2 dell'art. 7, e' cosi' sostituito:
      "2.   La  richiesta  di  permesso  di  cui  al  comma  1,  deve
specificare  lo  scopo  della raccolta e le generalita' delle persone
per le quali si richiede il permesso.";
      l) il comma 3 dell'art. 7, e' cosi' sostituito:
      "3.  Il  permesso  e'  personale,  deve  indicare la durata, la
localita'  di  raccolta,  nonche'  la  quantita'  e le specie fungine
ammesse  alla raccolta; il permesso viene comunicato agli ispettorati
forestali territorialmente competenti."