Art. 5. Disposizioni finanziarie 1. Per l'esecuzione delle spese di cui all'art. 20 della legge provinciale 9 giugno 1978, n. 28, e successive modifiche, saranno utilizzati gli stanziamenti iscritti al capitolo 71905 del bilancio di previsione per l'esercizio fiianziario in corso; le spese a carico degli esercizi finanziari successivi saranno stabilite dalla legge finanziaria annuale. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia. Bolzano, 11 febbraio 2000 DURNWALDER Visto: Il commissario del governo: Scoz