Art. 5.
                      Disposizioni finanziarie
    1.  Per  l'esecuzione  delle spese di cui all'art. 20 della legge
provinciale  9 giugno  1978,  n.  28, e successive modifiche, saranno
utilizzati  gli  stanziamenti iscritti al capitolo 71905 del bilancio
di previsione per l'esercizio fiianziario in corso; le spese a carico
degli  esercizi  finanziari  successivi saranno stabilite dalla legge
finanziaria annuale.
    La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della provincia.
      Bolzano, 11 febbraio 2000
                             DURNWALDER
               Visto: Il commissario del governo: Scoz