Art. 11.
                     Prove e verifiche tecniche
    1.  Le  teleferiche  che necessitano del nulla osta all'esercizio
devono  essere  sottoposte  periodicamente a verifiche da parte di un
esperto di cui all'art. 6, al fine di accertarne la sicurezza.
    2.  Per  tutti  gli  altri  impianti il sindaco puo' ordinare una
verifica  dei  medesimi  ad opera di un esperto di cui all'art. 6, al
fine di accertarne la sicurezza.
    3.  Le  modalita'  e la frequenza delle verifiche periodiche sono
stabilite nel regolamento di esecuzione.