Art. 11. Prove e verifiche tecniche 1. Le teleferiche che necessitano del nulla osta all'esercizio devono essere sottoposte periodicamente a verifiche da parte di un esperto di cui all'art. 6, al fine di accertarne la sicurezza. 2. Per tutti gli altri impianti il sindaco puo' ordinare una verifica dei medesimi ad opera di un esperto di cui all'art. 6, al fine di accertarne la sicurezza. 3. Le modalita' e la frequenza delle verifiche periodiche sono stabilite nel regolamento di esecuzione.