Art. 12.
                       Sanzioni amministrative
    1.  Chiunque  gestisce  una teleferica senza il nulla osta di cui
all'art.  3,  oppure  senza rispettare le disposizioni della presente
legge,  soggiace  al  pagamento  di una sanzione amministrativa da L.
1.500.000 a L. 3.000.000.