Art. 14. Contributo per la segnalazione 1. La giunta provinciale e' autorizzata a concedere contributi in conto capitale nella misura massima dell'ottanta per cento del costo di investimento per l'apposizione delle segnalazioni delle teleferiche come ostacolo al volo a bassa quota. Con regolamento di esecuzione sono stabiliti i criteri e le modalita' per la concessione del contributo.