Art. 14.
                   Contributo per la segnalazione
    1. La giunta provinciale e' autorizzata a concedere contributi in
conto  capitale nella misura massima dell'ottanta per cento del costo
di   investimento   per   l'apposizione   delle   segnalazioni  delle
teleferiche  come  ostacolo al volo a bassa quota. Con regolamento di
esecuzione sono stabiliti i criteri e le modalita' per la concessione
del contributo.