Art. 15.
                      Disposizioni transitorie
    1.   I   pareri   dell'ufficio   della  motorizzazione  civile  e
dell'ufficio  provinciale  trasporti  funiviari  rilasciati  fino  al
momento  dell'entrata  in  vigore  della presente legge mantengono la
loro validita'.
    2.  Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente
legge  i  proprietari di tutte le teleferiche esistenti devono essere
in possesso del nulla osta, ove richiesto dalla presente legge.
    3.  La giunta provinciale emana entro dodici mesi dall'entrata in
vigore della presente legge il relativo regolamento di esecuzione.
    La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della provincia.
      Bolzano, 17 febbraio 2000
                             DURNWALDER
               Visto: Il commissario del governo: Scoz