Art. 15. Disposizioni transitorie 1. I pareri dell'ufficio della motorizzazione civile e dell'ufficio provinciale trasporti funiviari rilasciati fino al momento dell'entrata in vigore della presente legge mantengono la loro validita'. 2. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge i proprietari di tutte le teleferiche esistenti devono essere in possesso del nulla osta, ove richiesto dalla presente legge. 3. La giunta provinciale emana entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge il relativo regolamento di esecuzione. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia. Bolzano, 17 febbraio 2000 DURNWALDER Visto: Il commissario del governo: Scoz