Art. 2. Impianti funiviari 1. Gli impianti funiviari si suddividono in: a) teleferiche per il trasporto di persone e cose; b) teleferiche per il trasporto esclusivo di cose; c) piccole teleferiche e palorci per il trasporto esclusivo di cose, nonche' teleferiche mobili per cantieri e per trasporto di legname. 2. Per piccole teleferiche si intendono quelle destinate al trasporto esclusivo di cose e che non superano la capacita' massima fissata dal regolamento di esecuzione. 3. Per palorci si intendono fili o funi a sbalzo, senza fune traente, per il trasporto di cose a gravita'. 4. Le teleferiche mobili per cantieri e per trasporto di legname sono quelle che sono montate solo per un periodo di tempo limitato.