Art. 2.
                         Impianti funiviari
    1. Gli impianti funiviari si suddividono in:
      a) teleferiche per il trasporto di persone e cose;
      b) teleferiche per il trasporto esclusivo di cose;
      c) piccole  teleferiche e palorci per il trasporto esclusivo di
cose,  nonche'  teleferiche  mobili  per  cantieri e per trasporto di
legname.
    2.  Per  piccole  teleferiche  si  intendono  quelle destinate al
trasporto  esclusivo  di cose e che non superano la capacita' massima
fissata dal regolamento di esecuzione.
    3.  Per  palorci  si  intendono  fili o funi a sbalzo, senza fune
traente, per il trasporto di cose a gravita'.
    4.  Le teleferiche mobili per cantieri e per trasporto di legname
sono quelle che sono montate solo per un periodo di tempo limitato.