Art. 3.
                      Nulla osta all'esercizio
    1. Il sindaco, oltre alla concessione edilizia di cui all'art. 66
della  legge  provinciale  11 agosto  1997,  n. 13, rilascia anche il
nulla  osta  necessario  per  l'esercizio degli impianti funiviari di
seguito indicati:
      a) tutti  gli impianti di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e
b);
      b) gli  impianti  di  cui  all'art.  2, comma 1, lettera c) che
attraversano  opere  pubbliche, edifici abitati o strade classificate
pubbliche,  tranne  il  caso in cui tali impianti attraversino strade
comunali con traffico limitato o la rete viaria rurale, purche' siano
realizzate  le  necessarie  opere  di  protezione,  come definite nel
regolamento di esecuzione.
    2.  Condizione  per  il  rilascio del nulla osta all'esercizio e'
l'effettuazione   del   collaudo   di  cui  all'art.  5,  nonche'  la
stipulazione di un'assicurazione ai sensi dell'art. 9, comma 3.
    3.  Per il rilascio della concessione edilizia di cui all'art. 66
della  legge  provinciale  11 agosto  1997,  n.  13  e del nulla osta
all'esercizio  di  cui  al  presente  art., per le teleferiche di cui
all'art.  2,  comma 1, lettera a), e' necessario il benestare tecnico
dell'ufficio   provinciale   competente   in   materia  di  trasporti
funiviari,  dietro  presentazione  della  documentazione indicata nel
regolamento di esecuzione.