Art. 3. Nulla osta all'esercizio 1. Il sindaco, oltre alla concessione edilizia di cui all'art. 66 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, rilascia anche il nulla osta necessario per l'esercizio degli impianti funiviari di seguito indicati: a) tutti gli impianti di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e b); b) gli impianti di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) che attraversano opere pubbliche, edifici abitati o strade classificate pubbliche, tranne il caso in cui tali impianti attraversino strade comunali con traffico limitato o la rete viaria rurale, purche' siano realizzate le necessarie opere di protezione, come definite nel regolamento di esecuzione. 2. Condizione per il rilascio del nulla osta all'esercizio e' l'effettuazione del collaudo di cui all'art. 5, nonche' la stipulazione di un'assicurazione ai sensi dell'art. 9, comma 3. 3. Per il rilascio della concessione edilizia di cui all'art. 66 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13 e del nulla osta all'esercizio di cui al presente art., per le teleferiche di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), e' necessario il benestare tecnico dell'ufficio provinciale competente in materia di trasporti funiviari, dietro presentazione della documentazione indicata nel regolamento di esecuzione.