Art. 5.
                          Collaudo tecnico
    1.  Tutte  le teleferiche per le quali e' richiesto il nulla osta
all'esercizio  sono  sottoposte  a  collaudo  tecnico  da parte di un
esperto  di  cui  all'art.  6,  secondo  le  modalita'  stabilite con
regolamento di esecuzione.