Art. 6.
                         Esperti di funivie
    1. La redazione dei progetti, l'esecuzione del collaudo tecnico e
le  verifiche  periodiche delle teleferiche per le quali e' richiesto
il  nulla  osta all'esercizio, sono effettuate da un esperto iscritto
nel  relativo  albo tenuto presso l'ufficio provinciale competente in
materia di trasporti funiviari.
    2.  I requisiti richiesti agli esperti e le relative competenze e
mansioni sono stabiliti con regolamento di esecuzione.