Art. 6. Esperti di funivie 1. La redazione dei progetti, l'esecuzione del collaudo tecnico e le verifiche periodiche delle teleferiche per le quali e' richiesto il nulla osta all'esercizio, sono effettuate da un esperto iscritto nel relativo albo tenuto presso l'ufficio provinciale competente in materia di trasporti funiviari. 2. I requisiti richiesti agli esperti e le relative competenze e mansioni sono stabiliti con regolamento di esecuzione.