Art. 7.
                     Norme tecniche di sicurezza
    1. Fino a quando non sia diversamente disposto con regolamento di
esecuzione  si  applicano  le  norme  tecniche  di  sicurezza  per la
costruzione degli impianti a fune emanate dallo Stato.
    2.  Al  fine  di tutelare la sicurezza dei velivoli, gli impianti
funiviari  vanno  dotati,  a  seconda  dell'ubicazione e dell'altezza
della  fune,  di  idonea  segnalazione permanente. L'ubicazione degli
impianti funiviari va comunicata alle autorita' competenti in materia
di  volo,  Le modalita' della segnalazione e della comunicazione sono
determinate con regolamento di esecuzione.