Art. 7. Norme tecniche di sicurezza 1. Fino a quando non sia diversamente disposto con regolamento di esecuzione si applicano le norme tecniche di sicurezza per la costruzione degli impianti a fune emanate dallo Stato. 2. Al fine di tutelare la sicurezza dei velivoli, gli impianti funiviari vanno dotati, a seconda dell'ubicazione e dell'altezza della fune, di idonea segnalazione permanente. L'ubicazione degli impianti funiviari va comunicata alle autorita' competenti in materia di volo, Le modalita' della segnalazione e della comunicazione sono determinate con regolamento di esecuzione.