Art. 9.
                     Esercizio delle teleferiche
    1.  L'esercizio  delle  teleferiche  deve  svolgersi nel rispetto
delle  prescrizioni  contenute  nella concessione edilizia, nel nulla
osta  all'esercizio  e  nelle  norme  di sicurezza di cui all'art. 7,
nonche'  nel  rispetto  delle  disposizioni  adottate a seguito delle
prove e verifiche tecniche di cui all'art. 11.
    2.  Al  fine  di  garantire  la siurezza delle teleferiche di cui
all'art.  2,  comma  1,  lettera  a),  l'esercente deve provvedere ad
incaricare  dell'esercizio degli impianti personale abilitato nonche'
un esperto del settore.
    3. Gli esercenti degli impianti'che necessitano del nulla osta di
cui  all'art.  3,  devono  stipulare  un assicurazione contro i danni
provocati dall'impianto a persone, animali o cose. I limiti minimi di
massimale  assicurativo  sono stabiliti nel regolamento di esecuzione
della  presente legge, prevedendo diverse categorie in considerazione
delle    dimensioni,    delle   caratteristiche   e   dell'ubicazione
dell'impianto.