Art. 9. Esercizio delle teleferiche 1. L'esercizio delle teleferiche deve svolgersi nel rispetto delle prescrizioni contenute nella concessione edilizia, nel nulla osta all'esercizio e nelle norme di sicurezza di cui all'art. 7, nonche' nel rispetto delle disposizioni adottate a seguito delle prove e verifiche tecniche di cui all'art. 11. 2. Al fine di garantire la siurezza delle teleferiche di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), l'esercente deve provvedere ad incaricare dell'esercizio degli impianti personale abilitato nonche' un esperto del settore. 3. Gli esercenti degli impianti'che necessitano del nulla osta di cui all'art. 3, devono stipulare un assicurazione contro i danni provocati dall'impianto a persone, animali o cose. I limiti minimi di massimale assicurativo sono stabiliti nel regolamento di esecuzione della presente legge, prevedendo diverse categorie in considerazione delle dimensioni, delle caratteristiche e dell'ubicazione dell'impianto.