Art. 2.
    l.  Ai  dirigenti  ed  ai  dipendenti  della Regione, che abbiano
maturato  o  maturino  il  diritto  al  collocamento  a  riposo ed al
trattamento  di quiescenza entro il 31 dicembre 2001 e che presentino
domanda  di cessazione dal servizio entro il 30 settembre 2000, sara'
corrisposta  una  indennita' aggiuntiva "una tantum" pari al quaranta
per  cento della retribuzione annuale lorda in godimento alla data di
entrata   in   vigore  della  presente  legge,  compresa  l'eventuale
retribuzione   di   posizione   ed   esclusa   quella  di  risultato,
moltiplicata   per   ogni   anno  o  frazione  di  anno  mancanti  al
raggiungimento  dei  limiti  di  contribuzione  fissati  dalla  legge
regionale n. 32/1999, per la cessazione dal servizio.
    2.   Il   computo   degli   anni   e   dei  mesi  utili  ai  fini
dell'attribuzione  dei  benefici  di  cui  al  precedente comma 1, e'
effettuato  dalla  data  del collocamento a riposo. L'importo massimo
complessivo dell'indennita' non potra' eccedere, in ogni caso, quello
corrispondente  alle ventiquattro mensilita' della retribuzione lorda
di  qualifica  in  godimento  alla  data  di  entrata in vigore della
presente legge.
    3.  La cessazione anticipata dal servizio avverra' entro sessanta
giorni  dalla  data  di  maturazione  del  diritto  al collocamento a
riposo.  E'  data facolta' all'amministrazione di scaglionare l'esodo
dei  dirigenti e dei dipendenti nei successivi centottanta giorni, in
relazione  a  inderogabili esigenze d'ufficio. L'indennita' di cui al
precedente  comma  1,  potra'  essere  corrisposta anche in ratei, ma
dovra' essere comunque saldata entro il 31 dicembre 2002.