Art. 2. l. Ai dirigenti ed ai dipendenti della Regione, che abbiano maturato o maturino il diritto al collocamento a riposo ed al trattamento di quiescenza entro il 31 dicembre 2001 e che presentino domanda di cessazione dal servizio entro il 30 settembre 2000, sara' corrisposta una indennita' aggiuntiva "una tantum" pari al quaranta per cento della retribuzione annuale lorda in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge, compresa l'eventuale retribuzione di posizione ed esclusa quella di risultato, moltiplicata per ogni anno o frazione di anno mancanti al raggiungimento dei limiti di contribuzione fissati dalla legge regionale n. 32/1999, per la cessazione dal servizio. 2. Il computo degli anni e dei mesi utili ai fini dell'attribuzione dei benefici di cui al precedente comma 1, e' effettuato dalla data del collocamento a riposo. L'importo massimo complessivo dell'indennita' non potra' eccedere, in ogni caso, quello corrispondente alle ventiquattro mensilita' della retribuzione lorda di qualifica in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge. 3. La cessazione anticipata dal servizio avverra' entro sessanta giorni dalla data di maturazione del diritto al collocamento a riposo. E' data facolta' all'amministrazione di scaglionare l'esodo dei dirigenti e dei dipendenti nei successivi centottanta giorni, in relazione a inderogabili esigenze d'ufficio. L'indennita' di cui al precedente comma 1, potra' essere corrisposta anche in ratei, ma dovra' essere comunque saldata entro il 31 dicembre 2002.