Art. 3.
    l.  Le provvidenze previste dalla presente normativa sono estese,
alle  medesime condizioni e con le medesime modalita', ai dirigenti e
ai dipendenti degli enti strumentali della Regione.
    Esse  non  si applicano ai dirigenti ed ai dipendenti che abbiano
gia'  ottenuto  il  trattamento  in  servizio  ai  sensi  della legge
regionale  n.  32/1999 o che, alla data di maturazione del diritto al
collocamento  a  riposo ed al trattamento di quiescenza, abbiano meno
di  due  anni  mancanti  al  raggiungimento  dei  limiti di eta' o di
contribuzione  fissati  dalla  medesima  legge  per la cessazione dal
servizio.
    2.  I  posti  resisi  vacanti  a  seguito dell'applicazione della
presente  legge  sono portati in diminuzione nella dotazione organica
complessiva in misura non inferiore al trenta per cento.