Art. 3. l. Le provvidenze previste dalla presente normativa sono estese, alle medesime condizioni e con le medesime modalita', ai dirigenti e ai dipendenti degli enti strumentali della Regione. Esse non si applicano ai dirigenti ed ai dipendenti che abbiano gia' ottenuto il trattamento in servizio ai sensi della legge regionale n. 32/1999 o che, alla data di maturazione del diritto al collocamento a riposo ed al trattamento di quiescenza, abbiano meno di due anni mancanti al raggiungimento dei limiti di eta' o di contribuzione fissati dalla medesima legge per la cessazione dal servizio. 2. I posti resisi vacanti a seguito dell'applicazione della presente legge sono portati in diminuzione nella dotazione organica complessiva in misura non inferiore al trenta per cento.