Art. 4.
    l.  Agli  oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si
fara'  fronte  per il corrente anno, con gli stanziamenti iscritti al
capitolo  350  del  bilancio regionale e, per gli anni successivi con
gli  stanziamenti  che  saranno iscritti al medesimo o corrispondente
capitolo di bilancio.