Art. 3. Modalita' attuative l. La giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Consulta di cui al successivo art. 4, individua: a) i soggetti ammessi ai finanziamenti relativi alle singole misure previste dal quinto comma del precedente art. 2; b) le modalita' e i tempi di presentazione delle relative domande; c) i criteri per la concessione dei finanziamenti alle famiglie, con riferimento alla composizione nucleo familiare. 2. La giunta regionale, entro i termini di cui al comma precedente, determina: le modalita' di coinvolgimento delle famiglie nel campo delle azioni socio-assistenziali; il coordinamento delle azioni di cui alla presente legge con il piano socio-assistenziale regionale e i relativi strumenti attuativi di zona. 3. Il piano di riparto dei finanziamenti di cui alla presente legge e' approvato dalla giunta regionale entro il 30 giugno di ogni anno. 4. I compiti attuativi di cui alla presente legge sono attribuiti dalla giunta regionale a un competente servizio attestato presso la presidenza.