Art. 3.
                         Modalita' attuative
    l.  La  giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in
vigore della presente legge, sentita la Consulta di cui al successivo
art. 4, individua:
      a) i  soggetti  ammessi  ai finanziamenti relativi alle singole
misure previste dal quinto comma del precedente art. 2;
      b) le  modalita'  e  i  tempi  di  presentazione delle relative
domande;
      c) i   criteri   per  la  concessione  dei  finanziamenti  alle
famiglie, con riferimento alla composizione nucleo familiare.
    2.  La  giunta  regionale,  entro  i  termini  di  cui  al  comma
precedente, determina:
      le  modalita'  di coinvolgimento delle famiglie nel campo delle
azioni socio-assistenziali;
      il coordinamento delle azioni di cui alla presente legge con il
piano  socio-assistenziale regionale e i relativi strumenti attuativi
di zona.
    3.  Il  piano  di  riparto dei finanziamenti di cui alla presente
legge  e' approvato dalla giunta regionale entro il 30 giugno di ogni
anno.
    4. I compiti attuativi di cui alla presente legge sono attribuiti
dalla  giunta  regionale a un competente servizio attestato presso la
presidenza.