Art. 4. Consulta regionale per la famiglia l. E' istituita la consulta regionale per la famiglia quale organo propositivo e consultivo della Regione in materia di politiche familiari. 2. La consulta ha i seguenti compiti: a) effettua indagini a ricerche sulle problematiche inerenti l'ambito familiare, noncbe' rapporti periodici sullo stato di attuazione della presente legge proponendo gli opportuni aggiornamenti; b) formula il piano annuale degli interventi di cui all'art. 2, che e' approvato dalla giunta regionale; c) esprime proposte ed osservazioni sulla programmazione regionale; d) esprime, su richiesta, parere sulle proposte di provvedimenti regionali in materia socio-assistenziale, culturale e sanitaria e su ogni altro provvedimento che, anche indirettamente, possa incidere sulla qualita' della vita familiare. 3. La consulta e' presieduta dal presidente della giunta regionale, o suo delegato, ed e' costituita da: a) tre rappresentanti designati dalle associazioni di famiglie costituite ed operanti nell'ambito della sfera delle politiche familiari; b) un rappresentante designato dalle cooperative o altre formazioni di autorganizzazione dei servizi sanitari, educativi, di formazione professionale, di scuole per genitori, di servizi culturali, sociali o assistenziali tra le famiglie; c) un rappresentante designato dalle strutture private di solidarieta' sociale e di volontariato iscritte nei registri regionali; d) due rappresentanti, di cui uno dei comuni ed uno delle province che abbiano delegato ad uno specifico assessorato le competenze relative alla promozione e all'attuazione delle politiche familiari, designati rispettivamente dall'ANCI e dall'UPI; e) un rappresentante designato dalla commissione regionale pari opportunita'; f) una coppia di coniugi designata dal forum per le associazioni familiari della Basilicata, che esercita la vice-presidenza dell'organismo; g) un rappresentante designato dalle aziende UU.SS.LL. regionali. 4. Partecipa alla consulta, senza diritto di voto, il dirigente del servizio regionale competente; le relative funzioni di segreteria della consulta sono svolte dal servizio regionale competente. 5. La consulta e' costituita con decreto del presidente della giunta regionale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e dura in carica sino alla scadenza della legislatura. 6. Ai componenti della consulta e' corrisposto per ogni seduta esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio determinato con le modalita' stabilite dalle vigenti leggi.