Art. 4.
                 Consulta regionale per la famiglia
    l.  E'  istituita  la  consulta  regionale  per la famiglia quale
organo propositivo e consultivo della Regione in materia di politiche
familiari.
    2. La consulta ha i seguenti compiti:
      a) effettua  indagini  a  ricerche sulle problematiche inerenti
l'ambito   familiare,  noncbe'  rapporti  periodici  sullo  stato  di
attuazione    della   presente   legge   proponendo   gli   opportuni
aggiornamenti;
      b) formula il piano annuale degli interventi di cui all'art. 2,
che e' approvato dalla giunta regionale;
      c) esprime   proposte   ed  osservazioni  sulla  programmazione
regionale;
      d) esprime,    su   richiesta,   parere   sulle   proposte   di
provvedimenti  regionali  in materia socio-assistenziale, culturale e
sanitaria  e  su  ogni altro provvedimento che, anche indirettamente,
possa incidere sulla qualita' della vita familiare.
    3.   La  consulta  e'  presieduta  dal  presidente  della  giunta
regionale, o suo delegato, ed e' costituita da:
      a) tre  rappresentanti designati dalle associazioni di famiglie
costituite  ed  operanti  nell'ambito  della  sfera  delle  politiche
familiari;
      b) un   rappresentante  designato  dalle  cooperative  o  altre
formazioni  di  autorganizzazione dei servizi sanitari, educativi, di
formazione   professionale,   di  scuole  per  genitori,  di  servizi
culturali, sociali o assistenziali tra le famiglie;
      c) un  rappresentante  designato  dalle  strutture  private  di
solidarieta'   sociale   e  di  volontariato  iscritte  nei  registri
regionali;
      d) due  rappresentanti,  di  cui  uno  dei  comuni ed uno delle
province  che  abbiano  delegato  ad  uno  specifico  assessorato  le
competenze  relative alla promozione e all'attuazione delle politiche
familiari, designati rispettivamente dall'ANCI e dall'UPI;
      e) un rappresentante designato dalla commissione regionale pari
opportunita';
      f) una   coppia   di   coniugi   designata  dal  forum  per  le
associazioni    familiari   della   Basilicata,   che   esercita   la
vice-presidenza dell'organismo;
      g) un   rappresentante   designato   dalle   aziende  UU.SS.LL.
regionali.
    4.  Partecipa  alla consulta, senza diritto di voto, il dirigente
del servizio regionale competente; le relative funzioni di segreteria
della consulta sono svolte dal servizio regionale competente.
    5.  La  consulta  e'  costituita con decreto del presidente della
giunta regionale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della  presente  legge  e  dura  in  carica  sino alla scadenza della
legislatura.
    6.  Ai  componenti  della consulta e' corrisposto per ogni seduta
esclusivamente  il rimborso delle spese di viaggio determinato con le
modalita' stabilite dalle vigenti leggi.