Art. 6. Disposizioni finanziarie 1. Per l'anno 2000 all'onere finanziario della presente legge si fara' fronte con un fondo pari al venti per cento della quota riservata alla gestione speciale di cui al punto 4.6.4 del piano socio-assistenziale 2000-2002. 2. Per gli anni successivi l'entita' della spesa sara' stabilita con la legge di approvazione dei rispettivi bilanci.