Art. 6.
                      Disposizioni finanziarie
    1.  Per l'anno 2000 all'onere finanziario della presente legge si
fara'  fronte  con  un  fondo  pari  al  venti  per cento della quota
riservata  alla  gestione  speciale  di  cui al punto 4.6.4 del piano
socio-assistenziale 2000-2002.
    2.  Per gli anni successivi l'entita' della spesa sara' stabilita
con la legge di approvazione dei rispettivi bilanci.