Art. 2. 1. Al comma primo dell'art, 5 della legge regionale 27 marzo 1995, n. 32, sostituire le parole "Presidente della giunta regionale" con "Presidente del consiglio regionale". 2. La lettera c) dell'art, 6 della legge regionale 27 marzo 1995, n. 32, e' cosi' modificata: "c) formula proposte in materia di occupazione, anche avvalendosi degli organismi competenti ai sensi della legge regionale 8 settembre 1998. n. 29". 3. All'ultimo comma dell'art. 6 della legge regionale 27 marzo 1995 n. 32, le parole "d'intesa con la giunta regionale", sono sostituite con "d'intesa con l'ufficio di Presidenza del consiglio regionale". 4. Al secondo comma dell'art. 7 della legge regionale 27 marzo 1995 n. 32, dopo le parole "giunta regionale" aggiungere "e/o con l'ufficio di presidenza". 5. L'ultimo comma dell'art. 7 della legge regionale 27 marzo 1995, n. 32, e' cosi' modificato: "Le spese derivanti dall'applicazione del presente articolo saranno predeterminate dall'ufficio di presidenza nell'ambito degli stanziamenti indicati nel capitolo n. 6 del bilanico del consiglio regionale".