Art. 2.
    1.  Al  comma  primo  dell'art,  5 della legge regionale 27 marzo
1995, n. 32, sostituire le parole "Presidente della giunta regionale"
con "Presidente del consiglio regionale".
    2. La lettera c) dell'art, 6 della legge regionale 27 marzo 1995,
n. 32, e' cosi' modificata:
      "c)   formula   proposte   in  materia  di  occupazione,  anche
avvalendosi degli organismi competenti ai sensi della legge regionale
8 settembre 1998. n. 29".
    3.  All'ultimo  comma  dell'art. 6 della legge regionale 27 marzo
1995  n.  32,  le  parole  "d'intesa  con  la giunta regionale", sono
sostituite  con  "d'intesa  con l'ufficio di Presidenza del consiglio
regionale".
    4.  Al  secondo  comma dell'art. 7 della legge regionale 27 marzo
1995  n.  32,  dopo  le parole "giunta regionale" aggiungere "e/o con
l'ufficio di presidenza".
    5.  L'ultimo  comma  dell'art.  7  della legge regionale 27 marzo
1995, n. 32, e' cosi' modificato:
    "Le  spese  derivanti  dall'applicazione  del  presente  articolo
saranno  predeterminate  dall'ufficio di presidenza nell'ambito degli
stanziamenti  indicati  nel  capitolo n. 6 del bilanico del consiglio
regionale".