Art. 3. 1. Il quinto comma dell'art, 8 della legge regionale 27 marzo 1995, n. 32, e' soppresso. 2. Il penultimo comma dell'art, 8 della legge regionale 27 marzo 1995, n. 32, e' cosi' modificata: "Le funzioni di segretario dell'esecutivo sono svolte dal dirigente della struttura di cui al successivo art. 11-bis, o suo delegato". 3. All'ultimo comma dell'art, 8 della legge regionale 27 marzo 1995, n. 32, le parole "La giunta regionale" sono sostituite con le parole "L'ufficio di presidenza del consiglio regionale".