Art. 3.
    1.  Il  quinto  comma  dell'art, 8 della legge regionale 27 marzo
1995, n. 32, e' soppresso.
    2.  Il penultimo comma dell'art, 8 della legge regionale 27 marzo
1995, n. 32, e' cosi' modificata:
    "Le   funzioni  di  segretario  dell'esecutivo  sono  svolte  dal
dirigente  della  struttura  di  cui al successivo art. 11-bis, o suo
delegato".
    3.  All'ultimo  comma  dell'art, 8 della legge regionale 27 marzo
1995,  n.  32, le parole "La giunta regionale" sono sostituite con le
parole "L'ufficio di presidenza del consiglio regionale".