Art. 4.
    1.  L'art. 9 della legge regionale 27 marzo 1995, n. 32, e' cosi'
sostituito:
    "L'esecutivo,   sulla   base   dello  stanziamento  del  bilanico
regionale,  propone il programma delle attivita' annuali che adottato
dalla commissione e' approvato dal consiglio regionale".
    L'esecutivo   assume   le  iniziative  per  rendere  operanti  le
indicazioni della commissione.
    2.  Al  terzo  comma  dell'art. 11 della legge regionale 27 marzo
1995,  n.  32,  le  parole  "d'intesa  con  la giunta regionale" sono
sostituite  con  "d'intesa  con l'ufficio di presidenza del consiglio
regionale".