Art. 4. 1. L'art. 9 della legge regionale 27 marzo 1995, n. 32, e' cosi' sostituito: "L'esecutivo, sulla base dello stanziamento del bilanico regionale, propone il programma delle attivita' annuali che adottato dalla commissione e' approvato dal consiglio regionale". L'esecutivo assume le iniziative per rendere operanti le indicazioni della commissione. 2. Al terzo comma dell'art. 11 della legge regionale 27 marzo 1995, n. 32, le parole "d'intesa con la giunta regionale" sono sostituite con "d'intesa con l'ufficio di presidenza del consiglio regionale".