Art. 5. 1. Dopo l'art, 11 della legge regionale 27 marzo 1995, n. 32, e' introdotto il seguente art. 11-bis: "L'ufficio di presidenza del consiglio regionale, su proposta del dirigente generale, individua una struttura qualificata di supporto funzionale alle attivita' della commissione, di cui all'art. 3, e del suo esecutivo di cui all'art. 8. Tale struttura, e' posta alle dipendenze funzionali della commissione e del suo esecutivo ed opera in piena autonomia rispetto al restante apparato consiliare. Al consiglio regionale compete garantire il necessario supporto organizzativo e di segreteria per l'espletamento di tutte le funzioni e compiti propri della commissione e del suo esecutivo. La struttura e' retta da un dirigente della Regione Basilicata o anche ai sensi dell'art. 16, comma 8-bis, della legge regionale 2 marzo 1996, n. 12, da un esperto esterno all'amministrazione, assunto con contratto a tempo determinato, per una durata non superiore ai cinque anni".