Art. 5.
    1.  Dopo l'art, 11 della legge regionale 27 marzo 1995, n. 32, e'
introdotto il seguente art. 11-bis:
    "L'ufficio di presidenza del consiglio regionale, su proposta del
dirigente  generale,  individua una struttura qualificata di supporto
funzionale alle attivita' della commissione, di cui all'art. 3, e del
suo esecutivo di cui all'art. 8.
    Tale   struttura,  e'  posta  alle  dipendenze  funzionali  della
commissione  e del suo esecutivo ed opera in piena autonomia rispetto
al restante apparato consiliare.
    Al  consiglio  regionale compete garantire il necessario supporto
organizzativo e di segreteria per l'espletamento di tutte le funzioni
e compiti propri della commissione e del suo esecutivo.
    La  struttura e' retta da un dirigente della Regione Basilicata o
anche  ai  sensi  dell'art. 16,  comma  8-bis,  della legge regionale
2 marzo  1996,  n.  12,  da  un  esperto esterno all'amministrazione,
assunto  con  contratto  a  tempo  determinato,  per  una  durata non
superiore ai cinque anni".