Art. 8. l. Relativamente all'anno in corso le somme necessarie all'attuazione dei programmi di cui al punto g) dell'art. 6 della legge regionale 27 marzo 1995, n. 32, e le spese derivanti dall'applicazione dell'art. 7 della medesima legge sono trasferite dal bilancio della giunta regionale al cap. 6 del bilancio del consiglio regionale. 2. Per gli anni successivi si provvedera' con appositi stanziamenti di bilancio.