Art. 8.
    l.   Relativamente   all'anno   in   corso  le  somme  necessarie
all'attuazione  dei  programmi  di  cui al punto g) dell'art. 6 della
legge   regionale   27 marzo  1995,  n.  32,  e  le  spese  derivanti
dall'applicazione  dell'art.  7  della medesima legge sono trasferite
dal  bilancio  della  giunta  regionale  al  cap.  6 del bilancio del
consiglio regionale.
    2.   Per   gli   anni  successivi  si  provvedera'  con  appositi
stanziamenti di bilancio.