Art. 11. Criteri di vendita 1. Gli immobili acquisiti dall'ax E.S.A.B. ai sensi delle leggi di riforma fondiaria, di proprieta' dell'A.L.S.I.A., per i quali siano consentite utilizzazioni complementari all'agricoltura, forestali o extragricole, detenuti da terzi in virtu' di regolari concessioni amministrative oppure senza titolo possono essere venduti ai detentori stessi al prezzo stabilito dall'UT, come stabilito dall'art. 11 della legge n. 386/1976, previo pagamento del pregesso. 2. Quest'ultimo e' fissato per gli occupanti senza titolo, per ogni anno di detenzione, nella misura del tre per cento del prezzo anzidetto per i fabbricati e dell'uno per cento per i suoli edificati, edificabili o per i terreni extragricoli. Mentre per i titoli di concessione, il pregresso da pagare e' costituito dai canoni fissati nelle concessioni medesime. Dette somme sono maggiorate degli interessi legali. 3. Gli immobili acquisiti dall'ex E.S.A.B. ai sensi delle leggi di riforma fondiaria, di proprieta' dell'A.L.S.I.A., per i quali siano consentite utilizzazioni complementari alla agricoltura, forestali o extragricole, liberi o disponibili o in possesso di terzi che abbiano rinunciato all'acquisto o che non abbiano accettato il prezzo di vendita, saranno venduti con il metodo dell'asta pubblica al rialzo, tenendo conto come prezzo base di quello stabilito dall'UT.