Art. 11.
                         Criteri di vendita
    1.  Gli  immobili acquisiti dall'ax E.S.A.B. ai sensi delle leggi
di  riforma  fondiaria,  di  proprieta'  dell'A.L.S.I.A., per i quali
siano   consentite   utilizzazioni   complementari   all'agricoltura,
forestali  o  extragricole,  detenuti  da terzi in virtu' di regolari
concessioni amministrative oppure senza titolo possono essere venduti
ai  detentori  stessi  al  prezzo  stabilito  dall'UT, come stabilito
dall'art. 11 della legge n. 386/1976, previo pagamento del pregesso.
    2.  Quest'ultimo  e'  fissato per gli occupanti senza titolo, per
ogni  anno  di  detenzione, nella misura del tre per cento del prezzo
anzidetto  per  i  fabbricati  e  dell'uno  per  cento  per  i  suoli
edificati,  edificabili  o  per  i terreni extragricoli. Mentre per i
titoli  di  concessione,  il  pregresso  da  pagare e' costituito dai
canoni fissati nelle concessioni medesime.
    Dette somme sono maggiorate degli interessi legali.
    3.  Gli  immobili acquisiti dall'ex E.S.A.B. ai sensi delle leggi
di  riforma  fondiaria,  di  proprieta'  dell'A.L.S.I.A., per i quali
siano   consentite   utilizzazioni  complementari  alla  agricoltura,
forestali o extragricole, liberi o disponibili o in possesso di terzi
che  abbiano  rinunciato  all'acquisto o che non abbiano accettato il
prezzo  di  vendita, saranno venduti con il metodo dell'asta pubblica
al  rialzo,  tenendo  conto  come  prezzo  base  di  quello stabilito
dall'UT.