Art. 12.
                        Periodo di detenzione
    1. La  detenzione  del  bene  deve essere anteriore alla data del
31 dicembre  1996  e,  se  non  provata  dalla documentazione gia' in
possesso  dell'A.L.S.I.A.,  deve  essere certificata dall'interessato
producendo  un  atto  di  notorieta'.  Il  periodo  di  detenzione e'
considerato  continuativo  anche nel caso di subentro nella stessa da
parte del coniuge o di un discendente in linea retta.