Art. 12. Periodo di detenzione 1. La detenzione del bene deve essere anteriore alla data del 31 dicembre 1996 e, se non provata dalla documentazione gia' in possesso dell'A.L.S.I.A., deve essere certificata dall'interessato producendo un atto di notorieta'. Il periodo di detenzione e' considerato continuativo anche nel caso di subentro nella stessa da parte del coniuge o di un discendente in linea retta.