Art. 14.
                        Rinuncia all'acquisto
    1.  La  mancata accettazione del prezzo da parte del detentore e'
equiparata alla rinuncia all'acquisto.
    In  tal  caso l'agenzia rientra di diritto, previa diffida, nella
piena disponibilita' del bene medesimo e provvedera' alla alienazione
con  il  metodo dell'asta pubblica al rialzo, applicando i criteri di
cui all'art. 11.