Art. 14. Rinuncia all'acquisto 1. La mancata accettazione del prezzo da parte del detentore e' equiparata alla rinuncia all'acquisto. In tal caso l'agenzia rientra di diritto, previa diffida, nella piena disponibilita' del bene medesimo e provvedera' alla alienazione con il metodo dell'asta pubblica al rialzo, applicando i criteri di cui all'art. 11.