Art. 15. Immobili liberi 1. Gli immobili liberi e nella disponibilita' dell'agenzia sono venduti con il metodo dell'asta pubblica al rialzo applicando i criteri di cui all'art. 11. 2. Il prezzo a base d'asta sara' quello ritenuto congruo dall'ufficio del territorio sulla base della perizia di stima predisposta dall'A.L.S.I.A. tenendo conto della destinazione urbanistica attuale. 3. Per partecipare all'asta i concorrenti devono allegare all'offerta una cauzione pari al dieci per cento del succitato prezzo, che verra' resa in caso di non aggiudicazione. 4. Le corti rurali comuni, opportunamente frazionate, possono essere alienate ai detentori degli edifici di cui formano l'annesso, al prezzo di stima e valutato secondo l'attuale destinazione urbanistica.