Art. 15.
                           Immobili liberi
    1.  Gli  immobili liberi e nella disponibilita' dell'agenzia sono
venduti  con  il  metodo  dell'asta  pubblica  al rialzo applicando i
criteri di cui all'art. 11.
    2.  Il  prezzo  a  base  d'asta  sara'  quello  ritenuto  congruo
dall'ufficio  del  territorio  sulla  base  della  perizia  di  stima
predisposta   dall'A.L.S.I.A.   tenendo   conto   della  destinazione
urbanistica attuale.
    3.   Per  partecipare  all'asta  i  concorrenti  devono  allegare
all'offerta  una  cauzione  pari  al  dieci  per  cento del succitato
prezzo, che verra' resa in caso di non aggiudicazione.
    4.  Le  corti  rurali  comuni, opportunamente frazionate, possono
essere  alienate ai detentori degli edifici di cui formano l'annesso,
al   prezzo  di  stima  e  valutato  secondo  l'attuale  destinazione
urbanistica.