Art. 17. Immobili detenuti in custodia 1. Coloro a cui e' stata affidata dall'ex E.S.A.B. o dall'A.L.S.I.A. la custodia dei beni possono esercitare il diritto di prelazione nell'acquisto, senza l'obbligo di pagamento del pregresso periodo di detenzione, solo nei casi in cui detti beni per particolari finalita' dell'agenzia non siano destinati o destinabili ai fini istituzionali ovvero a finalita' pubblica.