Art. 17.
                    Immobili detenuti in custodia
    1.   Coloro   a   cui   e'  stata  affidata  dall'ex  E.S.A.B.  o
dall'A.L.S.I.A. la custodia dei beni possono esercitare il diritto di
prelazione  nell'acquisto, senza l'obbligo di pagamento del pregresso
periodo   di  detenzione,  solo  nei  casi  in  cui  detti  beni  per
particolari  finalita' dell'agenzia non siano destinati o destinabili
ai fini istituzionali ovvero a finalita' pubblica.