Art. 19. Trasferimento 1. Le aree urbanizzate e gli immobili a destinazione pubblica vengono ceduti a titolo gratuito agli enti pubblici competenti per territorio. 2. Le strade interpoderali, le mulattiere, i canali, i fossi, i laghetti collinari, gli invasi, le piazze, le condotte idriche e fognarie, etc., vengono cedute a titolo gratuito ai comuni, alle comunita' montane ed alle province in base alle rispettive competenze. Sono escluse da tale cessione le strade interpoderali, le mulattiere, i fossi, che abbiano perso la loro originaria destinazione e possono essere oggetto di riordino fondiario nella zona, anche attraverso la cessione in proprieta' agli aventi diritto. 3. Resta a carico dell'A.L.S.I.A. l'onere di procedere al recupero delle somme anticipate per canoni idrici e non rimborsate dagli utenti. 4. Gli edifici di culto unitamente alle aree di pertinenza sono ceduti a titolo gratuito ai competenti enti ecclesiastici riconosciuti. 5. Le superfici boscate sono trasferite, a titolo gratuito, in proprieta' al demanio forestale regionale ovvero alle province, ai comuni o alle comunita' montane nel cui ambito territoriale ricadono, salvo quelle che l'A.L.S.A. vorra' riservarsi in gestione diretta per scopi connessi ai propri compiti d'istituto o in applicazione di altre norme previste da leggi regionali. 6. Le superfici boscate che rientrano nel PRG e che pertanto hanno mutato destinazione urbanistica sono vendute con il metodo dell'asta pubblica al rialzo. 7. I beni immobili costituenti l'azienda sperimentale "Pantannelli", in agro di Policoro restano vincolati a destinazione d'uso di ricerca e sperimentazione.