Art. 19.
                            Trasferimento
    1.  Le  aree  urbanizzate  e gli immobili a destinazione pubblica
vengono  ceduti  a  titolo gratuito agli enti pubblici competenti per
territorio.
    2.  Le  strade interpoderali, le mulattiere, i canali, i fossi, i
laghetti  collinari,  gli  invasi,  le  piazze, le condotte idriche e
fognarie,  etc.,  vengono  cedute  a  titolo gratuito ai comuni, alle
comunita'   montane   ed   alle  province  in  base  alle  rispettive
competenze. Sono escluse da tale cessione le strade interpoderali, le
mulattiere,   i   fossi,   che   abbiano  perso  la  loro  originaria
destinazione  e  possono  essere  oggetto di riordino fondiario nella
zona, anche attraverso la cessione in proprieta' agli aventi diritto.
    3.  Resta  a  carico  dell'A.L.S.I.A.  l'onere  di  procedere  al
recupero  delle  somme  anticipate per canoni idrici e non rimborsate
dagli utenti.
    4.  Gli  edifici di culto unitamente alle aree di pertinenza sono
ceduti   a   titolo   gratuito   ai   competenti  enti  ecclesiastici
riconosciuti.
    5.  Le  superfici  boscate sono trasferite, a titolo gratuito, in
proprieta'  al  demanio  forestale regionale ovvero alle province, ai
comuni o alle comunita' montane nel cui ambito territoriale ricadono,
salvo quelle che l'A.L.S.A. vorra' riservarsi in gestione diretta per
scopi  connessi  ai  propri  compiti  d'istituto o in applicazione di
altre norme previste da leggi regionali.
    6.  Le  superfici  boscate  che  rientrano nel PRG e che pertanto
hanno  mutato  destinazione  urbanistica  sono  vendute con il metodo
dell'asta pubblica al rialzo.
    7.   I   beni   immobili   costituenti   l'azienda   sperimentale
"Pantannelli",  in  agro di Policoro restano vincolati a destinazione
d'uso di ricerca e sperimentazione.