Art. 4.
             Cessazione del regime del riservato dominio
    1.  Il riservato dominio sui terreni assegnati ai sensi dell'art.
17  della  legge  12 maggio  1950,  n.  230,  viene  a cessare con il
pagamento della quindicesima annualita' del prezzo di assegnazione.
    2.  Qualora  siano  trascorsi  trent'anni  dalla  data  di  prima
assegnazione,  l'assegnatario  diviene  pieno  proprietario del fondo
corrispondente   all'A.L.S.I.A.,   in   un'unica   soluzione,  o,  se
richiesto,  in base al piano di ammortamento del prezzo in un periodo
di  dieci  anni,  l'ammontare  delle  rate  residue e l'ammontare dei
debiti  maturati  a  favore dell'agenzia, oltre gli interessi legali.
L'A.L.S.I.A.   provvedera'  ad  attestare  tale  pagamento  con  atto
pubblico unilaterale di affrancazione.
    3.  Qualora  non  siano  trascorsi trent'anni dalla data di prima
assegnazione   le   restanti  annualita'  e  l'ammontare  dei  debiti
pregressi,  oltre  gli  interessi, saranno esigibili con le norme e i
privilegi  stabiliti  per  le  imposte  dirette  e  il fondo rimarra'
sottoposto  al regime vincolistico imposto dagli articoli 4 e 5 della
legge  n. 379/1967, sino allo scadere dei trent'anni, con annotazione
di tali vincoli sull'atto pubblico di affrancazione.
    4.   I   terreni   affrancati  dal  riservato  dominio  rimangono
sottoposti alle norme della legge n. 191/1992.
    5. Per la riscossione delle somme dovute ai sensi del comma 2, si
applicano le prescrizioni previste al comma 3.