Art. 4. Cessazione del regime del riservato dominio 1. Il riservato dominio sui terreni assegnati ai sensi dell'art. 17 della legge 12 maggio 1950, n. 230, viene a cessare con il pagamento della quindicesima annualita' del prezzo di assegnazione. 2. Qualora siano trascorsi trent'anni dalla data di prima assegnazione, l'assegnatario diviene pieno proprietario del fondo corrispondente all'A.L.S.I.A., in un'unica soluzione, o, se richiesto, in base al piano di ammortamento del prezzo in un periodo di dieci anni, l'ammontare delle rate residue e l'ammontare dei debiti maturati a favore dell'agenzia, oltre gli interessi legali. L'A.L.S.I.A. provvedera' ad attestare tale pagamento con atto pubblico unilaterale di affrancazione. 3. Qualora non siano trascorsi trent'anni dalla data di prima assegnazione le restanti annualita' e l'ammontare dei debiti pregressi, oltre gli interessi, saranno esigibili con le norme e i privilegi stabiliti per le imposte dirette e il fondo rimarra' sottoposto al regime vincolistico imposto dagli articoli 4 e 5 della legge n. 379/1967, sino allo scadere dei trent'anni, con annotazione di tali vincoli sull'atto pubblico di affrancazione. 4. I terreni affrancati dal riservato dominio rimangono sottoposti alle norme della legge n. 191/1992. 5. Per la riscossione delle somme dovute ai sensi del comma 2, si applicano le prescrizioni previste al comma 3.