Art. 5.
                       Subentri e successione
    1.  Nei casi in cui l'assegnatario sia deceduto senza aver pagato
la  quindicesima annualita' del prezzo di vendita, la successione nel
rapporto  assegnatario  e'  disciplinata  ai  sensi dell'art. 7 della
legge n. 379/1967.
    2.  Nei casi in cui la morte sia avvenuta dopo il pagamento della
quindicesima   annualita'   e   non   sia   trascorso  il  trentennio
vincolistico, la successione sul podere avverra' ai sensi della legge
3 giugno  1940,  n. 1078. Qualora invece sia trascorso il trentennio,
il trasferimento del podere rientra nella normativa della successione
ordinaria  e  in  tal  senso l'A.L.S.I.A. provvedera' a comunicare la
cessazione  del  riservato dominio alla competente conservatoria, gli
eredi dovranno corrispondere all'agenzia quanto dovuto dal de cuius a
titolo  di  rate ancora non corrisposte, per i debiti pregressi e gli
interessi legali, con le modalita' prescritte dall'art. 4 comma 2.
    3.  Restano  salvi  i  giudizi  pendenti  alla data di entrata in
vigore della presente legge: in caso di transazione saranno applicate
le disposizioni del presente articolo.