Art. 5. Subentri e successione 1. Nei casi in cui l'assegnatario sia deceduto senza aver pagato la quindicesima annualita' del prezzo di vendita, la successione nel rapporto assegnatario e' disciplinata ai sensi dell'art. 7 della legge n. 379/1967. 2. Nei casi in cui la morte sia avvenuta dopo il pagamento della quindicesima annualita' e non sia trascorso il trentennio vincolistico, la successione sul podere avverra' ai sensi della legge 3 giugno 1940, n. 1078. Qualora invece sia trascorso il trentennio, il trasferimento del podere rientra nella normativa della successione ordinaria e in tal senso l'A.L.S.I.A. provvedera' a comunicare la cessazione del riservato dominio alla competente conservatoria, gli eredi dovranno corrispondere all'agenzia quanto dovuto dal de cuius a titolo di rate ancora non corrisposte, per i debiti pregressi e gli interessi legali, con le modalita' prescritte dall'art. 4 comma 2. 3. Restano salvi i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge: in caso di transazione saranno applicate le disposizioni del presente articolo.