Art. 7. Lodi arbitrali 1. Qualora, in aggiunta al prezzo di vendita debba essere corrisposta dall'acquirente una somma per migliorie apportate al fondo dal precedente assegnatario anche stabilita con lodo arbitrale, tale importo sara' rateizzato per un massimo di dieci rate annuali senza l'aggiunta degli interessi.