Art. 7.
                           Lodi arbitrali
    1.  Qualora,  in  aggiunta  al  prezzo  di  vendita  debba essere
corrisposta  dall'acquirente  una  somma  per  migliorie apportate al
fondo dal precedente assegnatario anche stabilita con lodo arbitrale,
tale  importo  sara'  rateizzato per un massimo di dieci rate annuali
senza l'aggiunta degli interessi.