Art. 8.
                       Vendita case coloniche
    1.  Le  case  coloniche  e gli altri immobili che non siano parte
integrante  di  poderi  sono  vendute  preferibilmente  agli  attuali
possessori con le modalita' di cui all'art. 23.
    2. Per le case coloniche che non siano parte integrante di poderi
e   siano   libere  e'  riconosciuto  il  diritto  di  prelazione  ai
confinanti,  con preferenza per coloro che non siano gia' proprietari
di altre case coloniche.
    3.  Nei casi in cui non e' esercitato il diritto di prelazione la
vendita e' effettuata con preferenza a favore di giovani imprenditori
agricoIi e/o cooperative agricole.