Art. 8. Vendita case coloniche 1. Le case coloniche e gli altri immobili che non siano parte integrante di poderi sono vendute preferibilmente agli attuali possessori con le modalita' di cui all'art. 23. 2. Per le case coloniche che non siano parte integrante di poderi e siano libere e' riconosciuto il diritto di prelazione ai confinanti, con preferenza per coloro che non siano gia' proprietari di altre case coloniche. 3. Nei casi in cui non e' esercitato il diritto di prelazione la vendita e' effettuata con preferenza a favore di giovani imprenditori agricoIi e/o cooperative agricole.