Art. 9.
                 Fondi rustici di piccole dimensioni
    1.  I  terreni  agricoli di piccole dimensioni che di per se' non
costituiscono  minima unita' poderale (in linea di massima sino a 0,5
ha)  e che per varie cause risultano in possesso di conduttori, anche
privi  della  qualifica  di  coltivatore  diretto,  sono  venduti  ai
medesimi  conduttori  previo  pagamento  del  prezzo stabilito con le
modalita' di cui all'art. 23.