Art. 9. Fondi rustici di piccole dimensioni 1. I terreni agricoli di piccole dimensioni che di per se' non costituiscono minima unita' poderale (in linea di massima sino a 0,5 ha) e che per varie cause risultano in possesso di conduttori, anche privi della qualifica di coltivatore diretto, sono venduti ai medesimi conduttori previo pagamento del prezzo stabilito con le modalita' di cui all'art. 23.