Art. 2.
          Processo di adeguamento del modello organizzativo
    1.  Il  sistema organizzativo regionale, cosi' come definito agli
articoli 7,   8   e   9  della  legge  regionale  n.  12/1996,  sara'
progressivamente   ristrutturato   rafforzando   l'unitarieta'  delle
funzioni strategiche e differenziando le dimensioni relative:
      a) all'esercizio    delle    responsabilita'   attinenti   alla
programmazione,   pianificazione,   coordinamento  e  controllo,  con
riferimento   ai  contenuti  delle  attivita',  alle  tempistiche  di
attuazione ed alle relative priorita';
      b) alla   valorizzazione   del   sistema  delle  competenze  in
relazione  alle  normative di riferimento, alle finalita' e modalita'
stabilite   dall'amministrazione   regionale   ed  alle  peculiarita'
tecnico-professionali inerenti alle specifiche attivita' d'istituto.
    2.  Alla  ristrutturazione  del  modello  macroorganizzativo,  in
conformita'  ai  principi  di  cui  al  precedente  comma  1, ed alla
conseguente  ridefinizione  delle  strutture e figure dirigenziali si
procedera'  sulla  base  di un piano pluriennale di riassetto, la cui
attuazione  sara'  curata  da una specifica struttura di progetto del
dipartimento   presidenza  della  giunta.  Alle  analoghe  operazioni
attinenti  all'area  istituzionale  del  consiglio si provvedera' con
atti del dipartimento segreteria generale del consiglio regionale.
    3.   Sono  istituite,  all'interno  dei  dipartimenti,  posizioni
organizzative  subordinate alle strutture dirigenziali, da attribuire
alla responsabilita' di dipendenti inquadrati nella categoria apicale
del contratto concernente il personale del comparto regioni-autonomie
locali,  secondo le modalita' previste dalla contrattazione nazionale
e   decentrata.  L'attribuzione  delle  predette  responsabilita'  e'
effettuata  dai  dirigenti  generali competenti, sentiti i rispettivi
comitati di direzione.
    4.  Il  comma  6 dell'art. 8 e il comma 6 dell'art. 9 della legge
regionale n. 12/1996, sono soppressi.