Art. 2. Processo di adeguamento del modello organizzativo 1. Il sistema organizzativo regionale, cosi' come definito agli articoli 7, 8 e 9 della legge regionale n. 12/1996, sara' progressivamente ristrutturato rafforzando l'unitarieta' delle funzioni strategiche e differenziando le dimensioni relative: a) all'esercizio delle responsabilita' attinenti alla programmazione, pianificazione, coordinamento e controllo, con riferimento ai contenuti delle attivita', alle tempistiche di attuazione ed alle relative priorita'; b) alla valorizzazione del sistema delle competenze in relazione alle normative di riferimento, alle finalita' e modalita' stabilite dall'amministrazione regionale ed alle peculiarita' tecnico-professionali inerenti alle specifiche attivita' d'istituto. 2. Alla ristrutturazione del modello macroorganizzativo, in conformita' ai principi di cui al precedente comma 1, ed alla conseguente ridefinizione delle strutture e figure dirigenziali si procedera' sulla base di un piano pluriennale di riassetto, la cui attuazione sara' curata da una specifica struttura di progetto del dipartimento presidenza della giunta. Alle analoghe operazioni attinenti all'area istituzionale del consiglio si provvedera' con atti del dipartimento segreteria generale del consiglio regionale. 3. Sono istituite, all'interno dei dipartimenti, posizioni organizzative subordinate alle strutture dirigenziali, da attribuire alla responsabilita' di dipendenti inquadrati nella categoria apicale del contratto concernente il personale del comparto regioni-autonomie locali, secondo le modalita' previste dalla contrattazione nazionale e decentrata. L'attribuzione delle predette responsabilita' e' effettuata dai dirigenti generali competenti, sentiti i rispettivi comitati di direzione. 4. Il comma 6 dell'art. 8 e il comma 6 dell'art. 9 della legge regionale n. 12/1996, sono soppressi.