Art. 3.
        Strutture e funzioni di coordinamento e di controllo
    L'art. 10 della legge regionale n. 12/1996, e' cosi' sostituito:
    "1.   L'organizzazione   regionale   dispone   di   strumenti  di
coordinamento  e  di  sistemi  di  controllo finalizzati a promuovere
l'unitarieta'  della  direzione  manageriale,  a  realizzare efficaci
forme  di  sviluppo  organizzativo  e  di  verifica  gestionale  e ad
ottimizzare i rendimenti complessivi dell'amministrazione.
    2.  Gli organi di indirizzo politico disciplinano con propri atti
l'esercizio  delle  funzioni relative ai sistemi di controllo interno
in  aderenza ai principi fissati dal decreto legislativo n. 286/1999,
affidando  a strutture ed a procedure distinte, ancorche' operanti in
maniera   integrata,  il  controllo  di  gestione,  il  controllo  di
regolarita'  amministrativo-contabile,  il  controllo strategico e la
valutazione della dirigenza, nonche' il servizio ispettivo interno.
    3.  E'  istituito  presso la presidenza della giunta regionale il
comitato  interdipartimentale  di coordinamento organizzativo (CICO),
composto   dai   dirigenti   generali   dei   dipartimenti  dell'area
istituzionale  e  presieduto  dal dirigente generale del dipartimento
presidenza della giunta. Il comitato assolve a funzioni di:
      a) direzione unitaria del sistema organizzativo regionale;
      b) monitoraggio  dell'attuazione dei programmi e dell'andamento
degli investimenti nei diversi settori;
      c) promozione  dei  processi di integrazione gestionale e delle
procedure di semplificazione amministrativa;
      d) definizione  e  implementazione  di  processi e strumenti di
innovazione amministrativa, organizzativa e finanziaria;
      e) verifica  della  efficienza  e  della  qualita'  dei servizi
regionali in rapporto alle esigenze dell'utenza;
      f) indirizzo  generale  e  valutazione  delle  attivita'  della
dirigenza.
    A  tale  scopo  il  comitato  e' supportato da apposite strutture
operative,  funzionalmente  incardinate  nel  dipartimento presidenza
della giunta e puo' avvalersi di consulenze altamente specializzate.
    4.  l'attivita'  del  CICO,  e'  disciplinata  da  un regolamento
approvato  dalla giunta regionale. Il presidente del CICO assicura il
buon funzionamento dell'organismo e delle strutture ad esso collegate
e riferisce periodicamente al presidente della giunta regionale circa
le  risultanze  dei  processi  di  pianificazione  e  controllo della
gestione,   nonche'   del  monitoraggio  permanente  delle  strategie
organizzative adottate dal CICO e implementate dai dipartimenti.
    Le  determinazioni  del  CICO  sono  notificate  ai  comitati  di
direzione  o  alle  strutture interessate e pubblicate nel Bollettino
ufficiale della Regione.
    5.  Sono  costituiti,  presso  le  presidenze  della giunta e del
consiglio  regionale  ed  alle  dirette  ed  esclusive dipendenze dei
rispettivi  presidenti,  i  nuclei  di  valutazione  (NdV)  cui  sono
affidate le funzioni di controllo interno concernenti:
      a) il  controllo  strategico  delle  attivita'  poste in essere
dalla Regione, nell'accezione di cui all'art. 6, comma 1, del decreto
legislativo n. 286/1999;
      b) il  supporto  alla  valutazione dell'attivita' dei dirigenti
generali dei dipartimenti;
      c) la  validazione  ex  ante  ed  ex  post delle metodologie di
graduazione  e  di  valutazione relative alle posizioni e prestazioni
dei dirigenti e dei dipendenti della Regione.
    6.  Ciascun  NdV  e'  composto  da  tre membri scelti tra esperti
esterni  all'amministrazione  regionale,  in  possesso  di comprovate
competenze  in  materia  di  organizzazione e valutazione, nonche' di
adeguate   conoscenze   degli   apparati   pubblici.   I  criteri  di
remunerazione  e  le modalita' di svolgimento dell'attivita' del NdV,
ivi   comprese  la  durata  dell'incarico  e  l'individuazione  delle
strutture  di  supporto,  sono  definiti  negli appositi contratti da
stipularsi  tra  i  presidenti  della  giunta  e  del consiglio e gli
esperti prescelti".