Art. 3. Strutture e funzioni di coordinamento e di controllo L'art. 10 della legge regionale n. 12/1996, e' cosi' sostituito: "1. L'organizzazione regionale dispone di strumenti di coordinamento e di sistemi di controllo finalizzati a promuovere l'unitarieta' della direzione manageriale, a realizzare efficaci forme di sviluppo organizzativo e di verifica gestionale e ad ottimizzare i rendimenti complessivi dell'amministrazione. 2. Gli organi di indirizzo politico disciplinano con propri atti l'esercizio delle funzioni relative ai sistemi di controllo interno in aderenza ai principi fissati dal decreto legislativo n. 286/1999, affidando a strutture ed a procedure distinte, ancorche' operanti in maniera integrata, il controllo di gestione, il controllo di regolarita' amministrativo-contabile, il controllo strategico e la valutazione della dirigenza, nonche' il servizio ispettivo interno. 3. E' istituito presso la presidenza della giunta regionale il comitato interdipartimentale di coordinamento organizzativo (CICO), composto dai dirigenti generali dei dipartimenti dell'area istituzionale e presieduto dal dirigente generale del dipartimento presidenza della giunta. Il comitato assolve a funzioni di: a) direzione unitaria del sistema organizzativo regionale; b) monitoraggio dell'attuazione dei programmi e dell'andamento degli investimenti nei diversi settori; c) promozione dei processi di integrazione gestionale e delle procedure di semplificazione amministrativa; d) definizione e implementazione di processi e strumenti di innovazione amministrativa, organizzativa e finanziaria; e) verifica della efficienza e della qualita' dei servizi regionali in rapporto alle esigenze dell'utenza; f) indirizzo generale e valutazione delle attivita' della dirigenza. A tale scopo il comitato e' supportato da apposite strutture operative, funzionalmente incardinate nel dipartimento presidenza della giunta e puo' avvalersi di consulenze altamente specializzate. 4. l'attivita' del CICO, e' disciplinata da un regolamento approvato dalla giunta regionale. Il presidente del CICO assicura il buon funzionamento dell'organismo e delle strutture ad esso collegate e riferisce periodicamente al presidente della giunta regionale circa le risultanze dei processi di pianificazione e controllo della gestione, nonche' del monitoraggio permanente delle strategie organizzative adottate dal CICO e implementate dai dipartimenti. Le determinazioni del CICO sono notificate ai comitati di direzione o alle strutture interessate e pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione. 5. Sono costituiti, presso le presidenze della giunta e del consiglio regionale ed alle dirette ed esclusive dipendenze dei rispettivi presidenti, i nuclei di valutazione (NdV) cui sono affidate le funzioni di controllo interno concernenti: a) il controllo strategico delle attivita' poste in essere dalla Regione, nell'accezione di cui all'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 286/1999; b) il supporto alla valutazione dell'attivita' dei dirigenti generali dei dipartimenti; c) la validazione ex ante ed ex post delle metodologie di graduazione e di valutazione relative alle posizioni e prestazioni dei dirigenti e dei dipendenti della Regione. 6. Ciascun NdV e' composto da tre membri scelti tra esperti esterni all'amministrazione regionale, in possesso di comprovate competenze in materia di organizzazione e valutazione, nonche' di adeguate conoscenze degli apparati pubblici. I criteri di remunerazione e le modalita' di svolgimento dell'attivita' del NdV, ivi comprese la durata dell'incarico e l'individuazione delle strutture di supporto, sono definiti negli appositi contratti da stipularsi tra i presidenti della giunta e del consiglio e gli esperti prescelti".