Art. 4.
       Graduazione e valutazione delle posizioni dirigenziali
    L'art. 18 della legge regionale n. 12/1996, e' cosi' sostituito:
    "1.  Le  posizioni  dirigenziali  sono  graduate,  con atti degli
organi  di  direzione  politica  adottati  su proposta del CICO o del
dirigente  generale  del  dipartimento  dell'area del consiglio e nel
rispetto  delle  previsioni del contratto di comparto, in funzione di
parametri relativi:
      a) alla    dimensione    ed   articolazione   delle   strutture
organizzative;
      b) all'entita'  delle  risorse umane, finanziarie e strumentali
assegnate;
      c) alla  complessita' delle normative, dei procedimenti e delle
tecnologie;
      d) alla  dimensione  e  qualita' dell'ambiente di riferimento e
dei destinatari, interni ed esterni, dell'attivita' della struttura;
      e) alla rilevanza strategica delle funzioni esercitate rispetto
agli obiettivi istituzionali e programmatici della Regione.
    Le  operazioni  di  graduazione  sono  utilizzate  ai  fini della
determinazione del trattamento economico di posizione.
    2. Le prestazioni dei dirigenti, nonche' i comportamenti relativi
allo  sviluppo delle risorse professionali, umane ed organizzative ad
essi  assegnate,  sono oggetto di valutazione periodica sulla base di
metodologie predefinite, orientate a promuovere:
      a) la  motivazione  al  raggiungimento  di obiettivi definiti e
negoziati  ai  vari livelli organizzativi, in coerenza con il sistema
di graduazione delle posizioni;
      b) l'orientamento  della  cultura organizzativa verso valori di
efficienza, di efficacia, di innovazione, di verifica, di trasparenza
e di apertura alle esigenze dell'utenza;
      c) l'integrazione orizzontale interna e la cooperazione con gli
altri sistemi di governo e di gestione.
    3.   La   valutazione   delle   prestazioni  e  delle  competenze
organizzative    tiene    particolarmente    conto    dei   risultati
dell'attivita'   amministrativa   e  della  gestione  e  comporta  la
partecipazione  al procedimento da parte del valutato. Il processo di
valutazione  ha  valenza  e  cadenza annuale e puo' prevedere momenti
intermedi di verifica.
    4.  La  valutazione  della  dirigenza  e'  effettuata dai singoli
dirigenti  generali,  per  quanto  di rispettiva competenza, mediante
l'adozione  di  metodologie  validate  dal nucleo di valutazione. Gli
esiti  della  valutazione  sono  approvati  dal  CICO,  relativamente
all'area  istituzionale  della  giunta, e dall'ufficio di presidenza,
per  l'area  istituzionale  del  consiglio, e sono utilizzati ai fini
della  determinazione  del  trattamento  economico  di  risultato. La
procedura  di  valutazione costituisce presupposto per l'applicazione
delle misure di cui all'art. 21, commi 1 e 2, del decreto legislativo
n. 29/1993, in materia di responsabilita' dirigenziale.
    5.  E'  data  facolta'  al  dirigente  valutato  di richiedere un
riesame  del  risultato  della  valutazione.  In  tal  caso il CICO o
l'ufficio  di  presidenza  e'  tenuto a pronunciarsi tempestivamente,
acquisendo eventualmente un parere tecnico del nucleo di valutazione.
    6.  I  risultati  negativi  dell'attivita' amministrativa e della
gestione  o il mancato raggiungimento degli obiettivi, valutati con i
sistemi  e  le  garanzie  di  cui all'art. 17 della legge n. 59/1997,
comportano  per  il  responsabile di posizione dirigenziale la revoca
dell'incarico e la destinazione ad altro incarico, anche presso altra
amministrazione   che   vi   abbia   interesse,  Nel  caso  di  gravi
inosservanze  o  di reiterate valutazioni negative il responsabile di
posizione  dirigenziale, previa contestazione e contraddittorio, puo'
essere  escluso  dal  conferimento  di ulteriori incarichi di livello
corrispondente  a quello revocato, per un periodo non inferiore a due
anni.  Nei casi di maggiore gravita' l'amministrazione regionale puo'
recedere  dal  rapporto di lavoro, secondo le disposizioni del codice
civile e del contratto collettivo di comparto.
    7.  Gli  organi di direzione politica adottano i provvedimenti di
cui  al  comma  precedente,  previo  conforme parere del collegio dei
garanti   (CdG),   previsto   dall'art. 21,   comma  3,  del  decreto
legislativo n. 29/1993, e appositamente istituiti rispettivamente con
decreto  del  Presidente  della  giunta regionale e con deliberazione
dell'ufficio  di Presidenza del consiglio regionale. Ciascun collegio
e'  presieduto da un magistrato della Corte dei conti o del tribunale
amministrativo  regionale,  designati dai rispettivi presidenti ed e'
composto  da  un  esperto con particolari competenze ed esperienze in
materia di organizzazione della pubblica amministrazione e del lavoro
pubblico   e  da  un  dirigente  eletto  dai  comitati  di  direzione
interessati.  Il  collegio  dura  in  carica  sino  al  termine della
legislatura  regionale  di  riferimento  e  gli  incarichi  non  sono
rinnovabili.  Gli atti istitutivi determinano, tra l'altro, i criteri
di  remunerazione  dell'attivita'  dei  garanti  e  le  modalita'  di
funzionamento del collegio".