Art. 4. Graduazione e valutazione delle posizioni dirigenziali L'art. 18 della legge regionale n. 12/1996, e' cosi' sostituito: "1. Le posizioni dirigenziali sono graduate, con atti degli organi di direzione politica adottati su proposta del CICO o del dirigente generale del dipartimento dell'area del consiglio e nel rispetto delle previsioni del contratto di comparto, in funzione di parametri relativi: a) alla dimensione ed articolazione delle strutture organizzative; b) all'entita' delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate; c) alla complessita' delle normative, dei procedimenti e delle tecnologie; d) alla dimensione e qualita' dell'ambiente di riferimento e dei destinatari, interni ed esterni, dell'attivita' della struttura; e) alla rilevanza strategica delle funzioni esercitate rispetto agli obiettivi istituzionali e programmatici della Regione. Le operazioni di graduazione sono utilizzate ai fini della determinazione del trattamento economico di posizione. 2. Le prestazioni dei dirigenti, nonche' i comportamenti relativi allo sviluppo delle risorse professionali, umane ed organizzative ad essi assegnate, sono oggetto di valutazione periodica sulla base di metodologie predefinite, orientate a promuovere: a) la motivazione al raggiungimento di obiettivi definiti e negoziati ai vari livelli organizzativi, in coerenza con il sistema di graduazione delle posizioni; b) l'orientamento della cultura organizzativa verso valori di efficienza, di efficacia, di innovazione, di verifica, di trasparenza e di apertura alle esigenze dell'utenza; c) l'integrazione orizzontale interna e la cooperazione con gli altri sistemi di governo e di gestione. 3. La valutazione delle prestazioni e delle competenze organizzative tiene particolarmente conto dei risultati dell'attivita' amministrativa e della gestione e comporta la partecipazione al procedimento da parte del valutato. Il processo di valutazione ha valenza e cadenza annuale e puo' prevedere momenti intermedi di verifica. 4. La valutazione della dirigenza e' effettuata dai singoli dirigenti generali, per quanto di rispettiva competenza, mediante l'adozione di metodologie validate dal nucleo di valutazione. Gli esiti della valutazione sono approvati dal CICO, relativamente all'area istituzionale della giunta, e dall'ufficio di presidenza, per l'area istituzionale del consiglio, e sono utilizzati ai fini della determinazione del trattamento economico di risultato. La procedura di valutazione costituisce presupposto per l'applicazione delle misure di cui all'art. 21, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 29/1993, in materia di responsabilita' dirigenziale. 5. E' data facolta' al dirigente valutato di richiedere un riesame del risultato della valutazione. In tal caso il CICO o l'ufficio di presidenza e' tenuto a pronunciarsi tempestivamente, acquisendo eventualmente un parere tecnico del nucleo di valutazione. 6. I risultati negativi dell'attivita' amministrativa e della gestione o il mancato raggiungimento degli obiettivi, valutati con i sistemi e le garanzie di cui all'art. 17 della legge n. 59/1997, comportano per il responsabile di posizione dirigenziale la revoca dell'incarico e la destinazione ad altro incarico, anche presso altra amministrazione che vi abbia interesse, Nel caso di gravi inosservanze o di reiterate valutazioni negative il responsabile di posizione dirigenziale, previa contestazione e contraddittorio, puo' essere escluso dal conferimento di ulteriori incarichi di livello corrispondente a quello revocato, per un periodo non inferiore a due anni. Nei casi di maggiore gravita' l'amministrazione regionale puo' recedere dal rapporto di lavoro, secondo le disposizioni del codice civile e del contratto collettivo di comparto. 7. Gli organi di direzione politica adottano i provvedimenti di cui al comma precedente, previo conforme parere del collegio dei garanti (CdG), previsto dall'art. 21, comma 3, del decreto legislativo n. 29/1993, e appositamente istituiti rispettivamente con decreto del Presidente della giunta regionale e con deliberazione dell'ufficio di Presidenza del consiglio regionale. Ciascun collegio e' presieduto da un magistrato della Corte dei conti o del tribunale amministrativo regionale, designati dai rispettivi presidenti ed e' composto da un esperto con particolari competenze ed esperienze in materia di organizzazione della pubblica amministrazione e del lavoro pubblico e da un dirigente eletto dai comitati di direzione interessati. Il collegio dura in carica sino al termine della legislatura regionale di riferimento e gli incarichi non sono rinnovabili. Gli atti istitutivi determinano, tra l'altro, i criteri di remunerazione dell'attivita' dei garanti e le modalita' di funzionamento del collegio".