Art. 5.
                        Controllo di gestione
    L'art. 26 della legge regionale n. 12/1996 e' cosi' sostituito:
    "1. Il controllo di gestione verifica l'efficacia, l'efficienza e
l'economicita'  dell'attivita' amministrativa al fine di ottimizzare,
anche  mediante  tempestivi  interventi  correttivi,  il rapporto tra
costi e risultati. Il modello del controllo di gestione, disciplinato
in apposita direttiva degli organi di direzione politica, specifica:
      a) il  livello  di  analisi  e  di sintesi delle risultanze del
controllo di gestione;
      b) le  unita'  organizzative a livello delle quali si intendono
misurare  i  valori  di  efficacia,  di  efficienza e di economicita'
dell'azione amministrativa;
      c) l'insieme   dei   prodotti  e  delle  finalita'  dell'azione
amministrativa,   con  riferimento  all'intera  amministrazione  o  a
singole unita' organizzative;
      d) la   natura  dei  costi  oggetto  della  rilevazione  e  gli
aggregati significativi di raggruppamento;
      e) le   modalita'   di   abbinamento   dei  costi  alle  unita'
organizzative ed ai prodotti/finalita', e le modalita' di sintesi dei
risultati  delle  elaborazioni  mediante  indicatori specifici per la
misurazione di efficacia, efficienza ed economicita';
      f) gli   strumenti   di   rappresentazione  dei  risultati  del
controllo   di  gestione,  con  riferimento  ai  livelli  di  sintesi
prescelti   ed  alle  modalita'  di  analisi  degli  scostamenti  tra
preventivi e consuntivi.
    2. La direttiva di cui al precedente comma 1, disciplina anche il
processo  di  controllo  di  gestione,  con  la  specificazione delle
procedure di determinazione degli obiettivi gestionali e dei soggetti
responsabili,  dei soggetti attori e destinatari delle risultanze del
controllo,  della  frequenza delle rilevazioni, del contenuto e della
periodicita' delle elaborazioni".