Art. 5. Controllo di gestione L'art. 26 della legge regionale n. 12/1996 e' cosi' sostituito: "1. Il controllo di gestione verifica l'efficacia, l'efficienza e l'economicita' dell'attivita' amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra costi e risultati. Il modello del controllo di gestione, disciplinato in apposita direttiva degli organi di direzione politica, specifica: a) il livello di analisi e di sintesi delle risultanze del controllo di gestione; b) le unita' organizzative a livello delle quali si intendono misurare i valori di efficacia, di efficienza e di economicita' dell'azione amministrativa; c) l'insieme dei prodotti e delle finalita' dell'azione amministrativa, con riferimento all'intera amministrazione o a singole unita' organizzative; d) la natura dei costi oggetto della rilevazione e gli aggregati significativi di raggruppamento; e) le modalita' di abbinamento dei costi alle unita' organizzative ed ai prodotti/finalita', e le modalita' di sintesi dei risultati delle elaborazioni mediante indicatori specifici per la misurazione di efficacia, efficienza ed economicita'; f) gli strumenti di rappresentazione dei risultati del controllo di gestione, con riferimento ai livelli di sintesi prescelti ed alle modalita' di analisi degli scostamenti tra preventivi e consuntivi. 2. La direttiva di cui al precedente comma 1, disciplina anche il processo di controllo di gestione, con la specificazione delle procedure di determinazione degli obiettivi gestionali e dei soggetti responsabili, dei soggetti attori e destinatari delle risultanze del controllo, della frequenza delle rilevazioni, del contenuto e della periodicita' delle elaborazioni".