Art. 6. Valutazione e verifica degli investimenti pubblici L'art. 12 della legge regionale n. 30/1997, e' cosi' sostituito: "1. E' istituito il nucleo regionale di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (NRVVIP), previsto dall'art. 1 della legge n. 144/1999, che opera all'interno del dipartimento programmazione economica e finanziaria e che e' dotato di autonomia organizzativa e funzionale. 2. Il nucleo svolge funzioni tecniche e di supporto concernenti: a) la definizione ed applicazione di metodologie di programmazione, monitoraggio, sorveglianza e valutazione dei programmi da realizzare con il concorso dei fondi strutturali dell'Unione europea o inseriti negli strumenti della programmazione negoziata; b) la definizione ed implementazione di procedure e metodiche di programmazione, monitoraggio e valutazione di progetti di investimenti attuati a livello territoriale, in sintonia con le tecniche proprie dei fondi strutturali, nonche' l'analisi e la valutazione degli studi di fattibilita' di cui all'art. 4 della legge n. 144/1999; c) la formulazione, su richiesta della giunta regionale, di osservazioni e valutazioni sullo stato di attuazione di progetti strategici contenuti nel programma regionale di sviluppo e di pareri di compatibilita' con gli indirizzi del P.R.S. dei piani settoriali e dei progetti speciali predisposti dai dipartimenti regionali e dagli enti strumentali, nonche' degli atti di programmazione negoziata sottoposti all'esame degli organi regionali; d) l'attivita' di monitoraggio degli investimenti pubblici, nel quadro del sistema nazionale di cui all'art. 1, comma 5, della legge n. 144/1999, e dei flussi di spesa pubblica erogati sul territorio regionale, con riferimento al progetto nazionale concernente i conti pubblici territoriali; e) l'indirizzo ed il raccordo per l'applicazione della valutazione ambientale strategica (VAS); f) la definizione ed implementazione della valutazione d'impatto occupazionale e produttivo (VIOP) degli investimenti programmati dalla Regione, ove non gia' compresa all'interno degli studi di fattibilita' di cui all'art. 4 della legge n. 144/1999; g) la produzione di studi e linee-guida e l'attivazione di strumenti formativi ed informativi, nonche' di servizi di assistenza tecnica in materia di investimenti pubblici, ad uso delle amministrazioni locali. 3. Al fine di assicurare l'insieme delle funzioni di cui al precedente comma 2, il nucleo e' composto da professionalita' interne all'amministraziorle regionale, opportunamente integrate da professionalita' esterne, per un numero complessivo non inferiore ad otto e non superiore a dodici componenti, ed e' supportato da una segreteria tecnico-amministrativa. La composizione, l'organizzazione, il funzionamento ed il finanziamento del nucleo sono determinati con atti della giunta regionale. 4. Il ricorso a professionalita' esterne e subordinato alla verifica dell'assenza di analoghe professionalita' interne all'amministrazione ed e' comunque limitato al periodo necessario alla formazione di adeguate competenze interne. I componenti esterni del nucleo sono individuati con adeguate procedure selettive, disciplinate dalla giunta regionale, avendo riguardo alle competenze specialistiche indicate all'art. 3 della direttiva del Presidente del consiglio dei Ministri 10 settembre 1999 e non disponibili in ambito interno. Essi sono assunti con contratto a tempo determinato di durata biennale, rinnovabile una sola volta, e percepiscono una retribuzione commisurata al livello di esperienza e professionalita' dimostrabile ed al carico di lavoro ad essi assegnato, comunque non superiore ai lavori massimi indicati nella predetta direttiva. 5. I componenti interni del nucleo sono prescelti dalla giunta regionale con criteri obiettivi avendo a specifico riferimento le professionalita' e competenze necessarie allo svolgimento delle funzioni di cui al precedente comma 2, e possono essere assegnati anche a tempo parziale. Ad essi viene corrisposto un emolumento integrativo, commisurato alla quantita' e qualita' dell'impegno di lavoro richiesto e comunque non eccedente i valori massimi di retribuzione complessiva contemplati dai contratti relativi alle qualifiche di appartenenza dei singoli componenti".