Art. 6.
         Valutazione e verifica degli investimenti pubblici
    L'art. 12 della legge regionale n. 30/1997, e' cosi' sostituito:
    "1.  E'  istituito  il nucleo regionale di valutazione e verifica
degli  investimenti  pubblici  (NRVVIP),  previsto  dall'art. 1 della
legge   n.   144/1999,   che   opera   all'interno  del  dipartimento
programmazione  economica  e finanziaria e che e' dotato di autonomia
organizzativa e funzionale.
    2. Il nucleo svolge funzioni tecniche e di supporto concernenti:
      a) la   definizione   ed   applicazione   di   metodologie   di
programmazione,   monitoraggio,   sorveglianza   e   valutazione  dei
programmi  da  realizzare  con  il  concorso  dei  fondi  strutturali
dell'Unione  europea  o inseriti negli strumenti della programmazione
negoziata;
      b) la  definizione  ed implementazione di procedure e metodiche
di   programmazione,   monitoraggio  e  valutazione  di  progetti  di
investimenti  attuati  a  livello  territoriale,  in  sintonia con le
tecniche  proprie  dei  fondi  strutturali,  nonche'  l'analisi  e la
valutazione degli studi di fattibilita' di cui all'art. 4 della legge
n. 144/1999;
      c) la  formulazione,  su  richiesta  della giunta regionale, di
osservazioni  e  valutazioni  sullo  stato  di attuazione di progetti
strategici  contenuti nel programma regionale di sviluppo e di pareri
di compatibilita' con gli indirizzi del P.R.S. dei piani settoriali e
dei  progetti speciali predisposti dai dipartimenti regionali e dagli
enti  strumentali,  nonche'  degli  atti  di programmazione negoziata
sottoposti all'esame degli organi regionali;
      d) l'attivita' di monitoraggio degli investimenti pubblici, nel
quadro  del sistema nazionale di cui all'art. 1, comma 5, della legge
n.  144/1999,  e  dei flussi di spesa pubblica erogati sul territorio
regionale,  con riferimento al progetto nazionale concernente i conti
pubblici territoriali;
      e) l'indirizzo   ed   il   raccordo  per  l'applicazione  della
valutazione ambientale strategica (VAS);
      f)   la   definizione   ed  implementazione  della  valutazione
d'impatto   occupazionale  e  produttivo  (VIOP)  degli  investimenti
programmati  dalla  Regione,  ove non gia' compresa all'interno degli
studi di fattibilita' di cui all'art. 4 della legge n. 144/1999;
      g) la  produzione  di  studi  e  linee-guida e l'attivazione di
strumenti  formativi ed informativi, nonche' di servizi di assistenza
tecnica   in   materia   di   investimenti  pubblici,  ad  uso  delle
amministrazioni locali.
    3.  Al  fine  di  assicurare  l'insieme  delle funzioni di cui al
precedente comma 2, il nucleo e' composto da professionalita' interne
all'amministraziorle    regionale,    opportunamente   integrate   da
professionalita'  esterne, per un numero complessivo non inferiore ad
otto  e  non  superiore  a dodici componenti, ed e' supportato da una
segreteria tecnico-amministrativa. La composizione, l'organizzazione,
il  funzionamento ed il finanziamento del nucleo sono determinati con
atti della giunta regionale.
    4.  Il  ricorso  a  professionalita'  esterne  e subordinato alla
verifica    dell'assenza   di   analoghe   professionalita'   interne
all'amministrazione  ed  e'  comunque  limitato al periodo necessario
alla  formazione di adeguate competenze interne. I componenti esterni
del   nucleo  sono  individuati  con  adeguate  procedure  selettive,
disciplinate  dalla giunta regionale, avendo riguardo alle competenze
specialistiche indicate all'art. 3 della direttiva del Presidente del
consiglio  dei Ministri 10 settembre 1999 e non disponibili in ambito
interno.  Essi  sono  assunti  con  contratto  a tempo determinato di
durata  biennale,  rinnovabile  una  sola  volta,  e percepiscono una
retribuzione  commisurata al livello di esperienza e professionalita'
dimostrabile  ed  al carico di lavoro ad essi assegnato, comunque non
superiore ai lavori massimi indicati nella predetta direttiva.
    5.  I  componenti  interni del nucleo sono prescelti dalla giunta
regionale  con  criteri  obiettivi  avendo a specifico riferimento le
professionalita'  e  competenze  necessarie  allo  svolgimento  delle
funzioni  di  cui  al  precedente comma 2, e possono essere assegnati
anche  a  tempo  parziale.  Ad  essi  viene corrisposto un emolumento
integrativo,  commisurato  alla  quantita' e qualita' dell'impegno di
lavoro  richiesto  e  comunque  non  eccedente  i  valori  massimi di
retribuzione  complessiva  contemplati  dai  contratti  relativi alle
qualifiche di appartenenza dei singoli componenti".