Art. 7.
                Adeguamento di riferimenti normativi
    1.  Alla  legge  regionale n. 12/1996, sono apportate le seguenti
modifiche:
      all'art. 1,  comma  3,  l'espressione "Gazzetta Ufficiale n. 45
del  24 febbraio  1994",  e'  sostituita  dalla  seguente:  "Gazzetta
Ufficiale n. 98/L del 25 maggio 1998";
      all'art. 2,  comma  1, l'espressione "richiamati all'art, 5 del
decreto legislativo n. 29/1993" e' soppressa;
      l'art. 6, e' abrogato;
      la lettera g) del comma 4 dell'art. 15, e' soppressa;
      all'art. 16,  comma  11, l'espressione "all'art. 22 del decreto
legislativo n. 29/1993", e' soppressa;
      all'art. 20, comma 1, i riferimenti "42 e 43", sono soppressi;
      all'art. 21,   comma   3,   l'espressione   "all'art. 57",   e'
sostituita con "all'art. 56";
      all'art. 23,  comma  1,  il riferimento "32", e' sostituito con
"33";
      l'art. 25, e' cosi' modificato:
    "1. Il rapporto di impiego si estingue per dimissioni volontarie,
collocamento a riposo, licenziamento, decadenza;
    2.  Le  cause,  le  condizioni  e  i termini della cessazione del
rapporto   di  lavoro  del  personale  regionale  sono  integralmente
disciplinate  dalla  normativa  nazionale  e regionale sulla materia,
nonche' dai contratti collettivi nazionali vigenti";
      all'art. 28,  commi  2 e 3, l'espressione "unita' operative" e'
sostituita dalla seguente: "posizioni organizzative".
    2. Le variazioni alle dotazioni organiche di cui alla tabella A e
B  dell'art. 1  della  legge  regionale  n.  48/1996,  sono approvate
rispettivamente  dalla  giunta regionale e dall'ufficio di presidenza
del  consiglio  nel  quadro  ed  entro  i limiti della programmazione
triennale  del  fabbisogno  di  personale  e  compatibilmente  con le
disponibilita'    assicurate    dai   documenti   di   programmazione
economico-finanziaria,  nonche' mediante eventuali atti di intesa tra
la  giunta e l'ufficio di presidenza in ordine a variazioni afferenti
alla distribuzione dei contingenti tra le diverse aree istituzionali.