Art. 7. Adeguamento di riferimenti normativi 1. Alla legge regionale n. 12/1996, sono apportate le seguenti modifiche: all'art. 1, comma 3, l'espressione "Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 1994", e' sostituita dalla seguente: "Gazzetta Ufficiale n. 98/L del 25 maggio 1998"; all'art. 2, comma 1, l'espressione "richiamati all'art, 5 del decreto legislativo n. 29/1993" e' soppressa; l'art. 6, e' abrogato; la lettera g) del comma 4 dell'art. 15, e' soppressa; all'art. 16, comma 11, l'espressione "all'art. 22 del decreto legislativo n. 29/1993", e' soppressa; all'art. 20, comma 1, i riferimenti "42 e 43", sono soppressi; all'art. 21, comma 3, l'espressione "all'art. 57", e' sostituita con "all'art. 56"; all'art. 23, comma 1, il riferimento "32", e' sostituito con "33"; l'art. 25, e' cosi' modificato: "1. Il rapporto di impiego si estingue per dimissioni volontarie, collocamento a riposo, licenziamento, decadenza; 2. Le cause, le condizioni e i termini della cessazione del rapporto di lavoro del personale regionale sono integralmente disciplinate dalla normativa nazionale e regionale sulla materia, nonche' dai contratti collettivi nazionali vigenti"; all'art. 28, commi 2 e 3, l'espressione "unita' operative" e' sostituita dalla seguente: "posizioni organizzative". 2. Le variazioni alle dotazioni organiche di cui alla tabella A e B dell'art. 1 della legge regionale n. 48/1996, sono approvate rispettivamente dalla giunta regionale e dall'ufficio di presidenza del consiglio nel quadro ed entro i limiti della programmazione triennale del fabbisogno di personale e compatibilmente con le disponibilita' assicurate dai documenti di programmazione economico-finanziaria, nonche' mediante eventuali atti di intesa tra la giunta e l'ufficio di presidenza in ordine a variazioni afferenti alla distribuzione dei contingenti tra le diverse aree istituzionali.