Art. 10.
Disciplina  degli  interventi  nei  territori  colpiti  dagli  eventi
                sismici del maggio 1990 e maggio 1991
    1.  In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1, comma 2, della
legge  n.  226/1999, con apposito programma finanziario approvato dal
consiglio  regionale sara' ripartito il fondo complessivo di settanta
miliardi,   gia'  stabilito  con  il  programma  finanziario  di  cui
all'art. 1,  comma 3, individuando i comuni colpiti nelle province di
Potenza  e  Matera  e  le  somme a ciascuno di essi spettanti, per la
ricostruzione  e  riparazione  degli  edifici  privati danneggiati in
conseguenza degli eventi sismici del maggio 1990 e del maggio 1991.
    2.  I  contributi saranno concessi secondo i principi, i criteri,
le  modalita'  e  le  procedure,  previsti  dalla presente legge, con
priorita'  nei casi di edifici per i quali risulti totale il nesso di
causalita' tra i danni tuttora riscontrabili e gli eventi sismici del
1990 e 1991.
    3.  Nei  casi in cui il nesso di causalita' danno-sisma di cui al
comma  precedente  risulti  parziale  si  applicano  le  disposizioni
riportate  nel  precedente art. 9 con riferimento ai sismi del maggio
1990 e maggio 1991.