Art. 10. Disciplina degli interventi nei territori colpiti dagli eventi sismici del maggio 1990 e maggio 1991 1. In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1, comma 2, della legge n. 226/1999, con apposito programma finanziario approvato dal consiglio regionale sara' ripartito il fondo complessivo di settanta miliardi, gia' stabilito con il programma finanziario di cui all'art. 1, comma 3, individuando i comuni colpiti nelle province di Potenza e Matera e le somme a ciascuno di essi spettanti, per la ricostruzione e riparazione degli edifici privati danneggiati in conseguenza degli eventi sismici del maggio 1990 e del maggio 1991. 2. I contributi saranno concessi secondo i principi, i criteri, le modalita' e le procedure, previsti dalla presente legge, con priorita' nei casi di edifici per i quali risulti totale il nesso di causalita' tra i danni tuttora riscontrabili e gli eventi sismici del 1990 e 1991. 3. Nei casi in cui il nesso di causalita' danno-sisma di cui al comma precedente risulti parziale si applicano le disposizioni riportate nel precedente art. 9 con riferimento ai sismi del maggio 1990 e maggio 1991.