Art. 11.
             Documento unico di regolarita' contributiva
    1.  Il  documento  unico  di  cui all'art. 6, comma 4, attesta la
regolarita'   contributiva   nel   rapporto   di  lavoro  concernente
l'esecuzione di opere pubbliche e private disciplinate dalla presente
legge   certificando,   in   occasione  di  ogni  pagamento  ed  alla
conclusione   dei   lavori,  l'adempimento  da  parte  delle  imprese
esecutrici   degli  obblighi  relativi  ai  versamenti  contributivi,
previdenziali  ed  assicurativi  dovuti  all'INPS,  all'INAIL ed alla
Cassa Edile.
    2.   Il   documento   unico   non   sostituisce  eventuali  altre
dichiarazioni  che  l'impresa  e'  tenuta  a  rendere, ai sensi della
normativa vigente, ad altri soggetti pubblici e privati.
    3.  Nell'ambito  dell'intesa  di  cui  all'art. 6,  comma 4, sono
definite le modalita' ed i tempi per il rilascio del documento unico.