Art. 11. Documento unico di regolarita' contributiva 1. Il documento unico di cui all'art. 6, comma 4, attesta la regolarita' contributiva nel rapporto di lavoro concernente l'esecuzione di opere pubbliche e private disciplinate dalla presente legge certificando, in occasione di ogni pagamento ed alla conclusione dei lavori, l'adempimento da parte delle imprese esecutrici degli obblighi relativi ai versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi dovuti all'INPS, all'INAIL ed alla Cassa Edile. 2. Il documento unico non sostituisce eventuali altre dichiarazioni che l'impresa e' tenuta a rendere, ai sensi della normativa vigente, ad altri soggetti pubblici e privati. 3. Nell'ambito dell'intesa di cui all'art. 6, comma 4, sono definite le modalita' ed i tempi per il rilascio del documento unico.