Art. 16.
                         Assistenza tecnica
    1. Ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto-legge n. 6/1998, la
giunta  regionale assicura, mediante le proprie strutture, assistenza
tecnica  agli  enti locali, con precedenza per quelli con popolazione
inferiore a cinquemila abitanti, per la predisposizione dei programmi
di  recupero, per la progettazione di interventi integrati nella aree
a  maggior  rischio sismico ed idrogeologico, e per la gestione delle
procedure connesse all'applicazione della presente legge.
    2.   Al  fine  di  assicurare  l'assistenza  tecnica,  la  giunta
regionale  individua  forme  di  incentivazione  per  il  comando  di
personale dipendente presso gli enti locali, con priorita' per quelli
di cui al comma 1.