Art. 16. Assistenza tecnica 1. Ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto-legge n. 6/1998, la giunta regionale assicura, mediante le proprie strutture, assistenza tecnica agli enti locali, con precedenza per quelli con popolazione inferiore a cinquemila abitanti, per la predisposizione dei programmi di recupero, per la progettazione di interventi integrati nella aree a maggior rischio sismico ed idrogeologico, e per la gestione delle procedure connesse all'applicazione della presente legge. 2. Al fine di assicurare l'assistenza tecnica, la giunta regionale individua forme di incentivazione per il comando di personale dipendente presso gli enti locali, con priorita' per quelli di cui al comma 1.