Art. 2.
                Coordinamento istituzionale e tecnico
    1. La giunta regionale promuove forme di raccordo istituzionale e
tecnico  tra gli enti locali impeguati nella ricostruzione al fine di
favorire  il  rapido  impiego  delle  risorse  e lo svolgimento delle
attivita' amministrative ordinarie e straordinarie.
    2.  La  giunta  regionale  riferisce  semestralmente al consiglio
sull'andamento delle attivita' di ricostruzione.
    3.  E' istituita la conferenza dei sindaci delle aree colpite dal
sisma,  quale  organismo  permanente di consultazione e coordinamento
delle attivita' di competenza comunale.
    La  conferenza  dei  sindaci,  convocata  in  prima  istanza  dal
presidente   della   giunta  regionale,  nomina  al  suo  interno  il
presidente.