Art. 2. Coordinamento istituzionale e tecnico 1. La giunta regionale promuove forme di raccordo istituzionale e tecnico tra gli enti locali impeguati nella ricostruzione al fine di favorire il rapido impiego delle risorse e lo svolgimento delle attivita' amministrative ordinarie e straordinarie. 2. La giunta regionale riferisce semestralmente al consiglio sull'andamento delle attivita' di ricostruzione. 3. E' istituita la conferenza dei sindaci delle aree colpite dal sisma, quale organismo permanente di consultazione e coordinamento delle attivita' di competenza comunale. La conferenza dei sindaci, convocata in prima istanza dal presidente della giunta regionale, nomina al suo interno il presidente.