Art. 3. Attivita' della giunta regionale 1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, avvalendosi del comitato tecnico scientifico di cui al successivo art. 4, la giunta regionale predispone: il piano degli interventi definitivi per il recupero e miglioramento sismico delle opere pubbliche o di fruizione pubblica e delle infrastrutture danneggiate; il piano degli interventi sul patrimonio edilizio pubblico o privato d'interesse storico-artistico, monumentale di culto, d'intesa con la soprintendenza per i beni ambientali ed architettonici della Basilicata; il piano dei dissesti idrogeologici, con particolare riferimento alle esigenze di completamento degli interventi gia' avviati nella fase dell'emergenza, secondo quando previsto dalla legge n. 226/1999 e dall'ordinanza Ministeriale n. 3028/1999, che terra' conto del programma gia' approvato con decreto della giunta regionale n. 2994 del 30 novembre 1999; il programma di indagini urgenti di microzonazione sismica sui centri interessati, al fine di valutare possibili aggravamenti del rischio sismico per effetti locali di sito, formulando, in caso di riscontro positivo, specifiche prescrizioni tecniche per la ricostruzione; il piano degli interventi finalizzati alla ripresa delle attivita' produttive, comprese quelle agricole, danneggiate dal sisma; le linee guida e le direttive tecniche per la progettazione ed esecuzione degli interventi di ricostruzione e riparazione, con miglioramento sismico, del patrimonio edilizio danneggiato dal sisma.