Art. 3.
                  Attivita' della giunta regionale
    1.  Entro  novanta  giorni  dalla data di entrata in vigore della
presente  legge,  avvalendosi del comitato tecnico scientifico di cui
al successivo art. 4, la giunta regionale predispone:
      il   piano  degli  interventi  definitivi  per  il  recupero  e
miglioramento sismico delle opere pubbliche o di fruizione pubblica e
delle infrastrutture danneggiate;
      il  piano  degli  interventi sul patrimonio edilizio pubblico o
privato d'interesse storico-artistico, monumentale di culto, d'intesa
con  la  soprintendenza per i beni ambientali ed architettonici della
Basilicata;
      il   piano   dei   dissesti   idrogeologici,   con  particolare
riferimento  alle  esigenze  di  completamento  degli interventi gia'
avviati  nella  fase  dell'emergenza,  secondo  quando previsto dalla
legge  n.  226/1999  e  dall'ordinanza Ministeriale n. 3028/1999, che
terra'  conto  del  programma gia' approvato con decreto della giunta
regionale n. 2994 del 30 novembre 1999;
      il  programma di indagini urgenti di microzonazione sismica sui
centri  interessati,  al  fine di valutare possibili aggravamenti del
rischio  sismico  per  effetti locali di sito, formulando, in caso di
riscontro   positivo,   specifiche   prescrizioni   tecniche  per  la
ricostruzione;
      il  piano  degli  interventi  finalizzati  alla  ripresa  delle
attivita'  produttive,  comprese  quelle  agricole,  danneggiate  dal
sisma;
      le  linee guida e le direttive tecniche per la progettazione ed
esecuzione  degli  interventi  di  ricostruzione  e  riparazione, con
miglioramento sismico, del patrimonio edilizio danneggiato dal sisma.