Art. 7.
                        Consorzi obbligatori
    1.  La  giunta  regionale  adotta uno statuto tipo del consorzio,
prevedendo  altresi  il  contenuto minimo dei contratti di appalto ai
fini  della  sicurezza nei cantieri, della verifica della regolarita'
contributiva, previdenziale ed assicurativa.
    2. Le imprese procedono alla esecuzione dei lavori sulla base dei
contratti di appalto di diritto privato.