Art. 7. Consorzi obbligatori 1. La giunta regionale adotta uno statuto tipo del consorzio, prevedendo altresi il contenuto minimo dei contratti di appalto ai fini della sicurezza nei cantieri, della verifica della regolarita' contributiva, previdenziale ed assicurativa. 2. Le imprese procedono alla esecuzione dei lavori sulla base dei contratti di appalto di diritto privato.